Svizzera

Capitale: Berna

Lingue ufficiali: francese, italiano, reto-romancio, tedesco

Moneta: franco svizzero

Forma istituzionale: repubblica federale

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Principali trattati
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, fatta a Roma il 9 marzo 1976, ratificata in Italia con legge n. 943 del 23 dicembre 1978 in vigore dal 27 marzo 1979.
Il 25 ottobre 2005 il Dipartimento per le politiche fiscali del ministero dell’Economia e delle Finanze italiano e la competente Autorità svizzera hanno raggiunto un accordo per l’individuazione di cinque fattispecie esemplificative in presenza delle quali si configura una violazione analoga alla frode fiscale e che consentono l’attivazione dello scambio di informazioni su richiesta.

Le caratteristiche del sistema tributario
Il sistema tributario elvetico riflette la forma federalista dello Stato (Confederazione), nel cui ambito il prelievo fiscale è attuato dallo Stato, dai Cantoni e dai Comuni. La Confederazione e il Cantone possono riscuotere imposte dello stesso genere, nello stesso periodo temporale e in capo allo stesso soggetto passivo. Infatti tra Confederazione e Cantone non vige il divieto di doppia imposizione mentre tale divieto opera per evitare la doppia imposizione intercantonale. Nell’ambito della potestà impositiva, la Confederazione riscuote soltanto le imposte previste dalla Costituzione federale mentre i Cantoni possono liberamente scegliere le imposte da prelevare, tranne quelle espressamente vietate dalla Confederazione. Ne consegue che la pressione fiscale è difforme sul territorio statale e varia tra Cantone e Cantone.Una particolarità del sistema fiscale svizzero è il fatto che, in gran parte dei casi, è il cittadino che si pronuncia, attraverso referendum obbligatori o facoltativi, sulla determinazione delle tariffe, delle aliquote e dei coefficienti d’imposta. Altra nota di rilievo, è l’attuazione di un sistema di informazione fiscale sin dalla primissima infanzia. La Confederazione ha inserito la materia fiscale nell’ordinamento scolastico, come parte integrante dell’educazione civica. Il materiale normativo e didattico viene fornito gratuitamente dall’autorità fiscale centrale a tutte le scuole di qualsiasi ordine e grado.

La classificazione delle imposte
Le imposte si distinguono in federali, cantonali e comunali. Le imposte federali contemplano tipologie di imposte dirette (imposte di reddito sull’utile, sulla sostanza e sul capitale) e imposte indirette (imposte sul consumo, sul possesso o sul dispendio). L’imposta federale sul reddito delle persone fisiche colpisce il reddito complessivo delle persone dimoranti in Svizzera. Per dimorante si intende una persona che svolga un’attività lucrativa nella Confederazione per almeno 30 giorni all’anno o che risieda in Svizzera per almeno 90 giorni annui. Dal reddito complessivo lordo vengono dedotte le spese occorse per il suo conseguimento e altre deduzioni generali (contributi, interessi passivi). L’aliquota legale massima, fissata dalla Costituzione, è pari all’11,5 per cento.

L’imposta sull’utile delle persone giuridiche
L’imposta sull’utile delle persone giuridiche è applicata nella misura dell’8,5 per cento nei confronti delle società di capitali e delle cooperative. Le società di partecipazioni beneficiano di una riduzione dell’imposta consistente nel rapporto tra il ricavo netto della partecipazione e l’utile netto complessivo. Per tale ragione le holding con il 100 per cento di partecipazioni non pagano l’imposta sull’utile. Le associazioni, le fondazione e le altre corporazioni scontano la suddetta imposta nella misura del 4,25 per cento.

L’imposta preventiva federale
L’imposta preventiva federale è un’imposta riscossa alla fonte sui redditi di capitale (interessi e dividendi) in misura corrispondente alle seguenti aliquote: 35 per cento sulle rendite vitalizie e sulle pensioni, 15 per cento sulle vincite delle lotterie svizzere e 8 per cento sulle prestazioni assicurative. Sono tributi federali anche la tassa sulle case da gioco e la tassa di esenzione dall’obbligo militare che viene assolta nella misura di 3 franchi ogni 100 franchi di reddito. Tra le imposte indirette la più nota è l’imposta sul valore aggiunto.

L’imposta sul valore aggiunto
Le fonti normative dell’Iva sono contenute nell’articolo 130 della Costituzione e nella legge federale del 2 settembre 1999 (Liva). L’Iva è stata però introdotta nell’ordinamento federale dal 1° gennaio 1995. Il cambiamento della disciplina (dall’imposta sulla cifra d’affari all’imposta sul valore aggiunto) è consequenziale all’affermarsi dell’Iva negli Stati membri della Ue. Il 1° gennaio 2001 la citata Liva ha sostituito l’ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l’imposta sul valore aggiunto (Oiva).

Le caratteristiche dell’Iva
L’imposta sul valore aggiunto è un’imposta generale sul consumo. E’ riscossa in ogni fase di produzione e distribuzione, sull’importazione di beni, sulle prestazioni di servizi effettuati in Svizzera e per la fornitura di servizi da imprese con sede all’estero. E’ soggetto all’imposta chiunque svolga una attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, anche senza fine di lucro, purché le forniture, le prestazioni di servizi e il consumo sul territorio elvetico (Svizzera e Liechtenstein) superino complessivamente 75mila franchi svizzeri annui. Sono inoltre soggetti coloro che ottengono da imprese estere prestazioni di servizi imponibili per più di 10mila franchi annui ovvero che sono soggetti all’obbligo di pagare il dazio a titolo di imposta sull’importazione di beni.

L’esenzione da Iva
Non sono invece soggetti all’imposta le imprese la cui cifra d’affari non supera 250mila franchi; le società sportive che non perseguono uno scopo lucrativo e sono gestite a titolo onorifico, le istituzioni di utilità pubblica la cui cifra d’affari annua non supera 150mila franchi, nonché gli agricoltori che forniscono prodotti agricoli della propria azienda.

La base di calcolo dell’Iva
La base di calcolo dell’Iva dovuta è costituita dalla controprestazione lorda convenuta. Il contribuente può dedurre l’imposta che grava sugli acquisti di beni, sull’acquisizione di servizi e anche sulle importazioni di beni. La c.d. “deduzione dell’imposta precedente” evita un cumulo di imposta (acquisto gravato dall’Iva e imposizione sulla cifra d’affari – principio onnifase al netto – ). L’imposta grava sul consumatore finale e può essere inclusa nel prezzo di vendita o esposta in fattura con importo separato. L’imposta non è dovuta sia in caso di operazioni esenti che in caso di operazioni escluse. La differenza esiste tuttavia nel diritto alla detrazione dell’imposta a monte. Il diritto è riconosciuto unicamente per l’acquisto di beni e prestazioni di servizi utilizzati per operazioni esenti dall’imposta (cd. esenzione propria). Nel caso di beni o prestazione di servizi diretti al conseguimento di volumi di affari esclusi dall’imposta, non è ammessa la deduzione dell’imposta precedente (cd. esenzione impropria).

Operazioni esenti ed escluse
Sono operazioni esenti le forniture per l’esportazione, i trasporti oltre confine, le prestazioni rese a destinatari con sede sociale o domicilio all’estero. Tra le operazioni escluse figurano le prestazioni sanitarie pubbliche, la previdenza e la sicurezza sociale, le prestazioni di educazione, insegnamento e assistenza all’infanzia e alla gioventù, le operazioni del traffico monetario e dei capitali (eccetto le gestioni patrimoniali e le operazioni di incasso), la locazione di immobili, la vendita di immobili, le prestazioni assicurative.

La tipologia di aliquote
Le aliquote sono di tre tipi: normale (7,6 per cento), speciale (3,6 per cento), ridotta (2,4 per cento). L’Amministrazione federale accorda ai contribuenti con requisito di cifra d’affari annua fino a 3 milioni di franchi e un debito fiscale massimo di 60mila franchi annui, la possibilità di procedere a un rendiconto semplificato. Il debito fiscale è l’imposta effettivamente dovuta al Fisco. Il debito fiscale si ottiene moltiplicando la cifra d’affari per l’aliquota della corrispondente attività. Ad esempio un architetto lo calcolerà con l’aliquota della sua categoria (6 per cento) ma nella fattura al contribuente finale l’Iva sarà invece esposta nella misura del 7,6 per cento (aliquota dell’Iva normale sulle transazioni). Il contribuente finale pertanto è soggetto alle aliquote stabilite in ragione della tipologia della prestazione, mentre il soggetto passivo che deve rendicontare, invece, è soggetto all’aliquota della sua categoria.

La riscossione dell’imposta
La riscossione dell’imposta generata da operazioni interne è di competenza dell’Amministrazione federale delle Finanze, mentre l’imposta dovuta sulle importazioni è di competenza dell’Amministrazione delle dogane. Secondo le vigenti leggi costituzionali federali, una quota del gettito è destinata a finalità sociali: alla Avs (pensioni), al finanziamento delle grandi strutture ferroviarie, dell’assicurazione contro le malattie e al sovvenzionamento delle classi sociali meno abbienti.

La tassa di bollo
La tassa si applica, invece, sui titoli in emissione con aliquote variabili dallo 0,6 per cento all’1,2 per cento, e sui titoli in negoziazione con aliquote variabili dall’1,5 al 3 per cento. Altri tributi indiretti sono la tassa sui premi di assicurazione (5 per cento) e le imposte sui consumi di tabacco, birra, oli minerali, autoveicoli, bevande. Vigono inoltre dazi e tributi doganali. La normativa fiscale prevede un regime di tassazione agevolata per merci provenienti da Paesi con rapporti commerciali privilegiati.

La dichiarazione dei redditi
La tassazione del reddito e della sostanza avviene sulla base di una dichiarazione d’imposta. L’Amministrazione finanziaria provvede a spedire al contribuente un Modello su cui l’interessato dovrà indicare tutte le proprie possidenze e i costi sostenuti per conseguire il reddito e restituirlo entro trenta giorni dal ricevimento. La dichiarazione viene elaborata ed effettuata d’ufficio con la liquidazione dell’imposta da versare. In presenza di dati non veritieri, il soggetto passivo viene sottoposto a ispezione e potrà essere accertato sulla base del potere di apprezzamento discrezionale dell’Amministrazione. L’atto di tassazione (il corrispondente dell’avviso di accertamento) viene intimato per iscritto. Contro di esso è ammesso reclamo entro i termini ivi indicati.

Le imposte cantonali
Questa tipologia di imposte grava sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, sul reddito e sulla sostanza, sono simili per struttura e contenuto alle imposte federali. Di fatto il soggetto passivo assolve la medesima imposta sia nei confronti dell’Erario, sia nei confronti del Cantone. In tutti i Cantoni è tassato il reddito complessivo. Per le persone coniugate il sistema si basa sull’imposizione “di famiglia”. Il reddito è infatti calcolato sulla globalità degli introiti del nucleo familiare. Dal reddito vengono dedotte le spese sostenute per realizzarlo, vengono applicate deduzioni generali (contributi, interessi passivi) e deduzioni sociali (figli a carico, spese per custodia dei figli da parte di terzi). La tariffa dell’imposta cantonale sul reddito è progressiva e varia da Cantone a Cantone. Anche la tariffa sull’utile netto delle persone giuridiche è difforme tra i diversi Cantoni. In alcuni è proporzionale, in altri progressiva e in altri ancora vige un sistema misto.

L’imposta sul capitale
Tale imposta è proporzionale in quasi tutti i Cantoni. Nel Cantone Vallese è leggermente progressiva. In tutti i Cantoni, comunque, le società godono di agevolazioni e di riduzioni di imposizione sul capitale.

Successioni, donazioni e cessioni di immobili
L’imposta sulle successioni e sulle donazioni è esente per gli eredi in linea retta mentre negli altri casi è progressiva in relazione al valore. La cessione di immobili (c.d. utili da sostanza) è esente dalla imposizione federale. L’utile da cessione sconta un’imposta cantonale che varia nell’ambito dei Cantoni. In alcuni di essi gli utili sono sottoposti a imposta speciale mentre in altri il corrispettivo della cessione (utile) è considerato una componente del reddito annuale e, come tale, va sommato agli altri proventi da indicare nella dichiarazione dei redditi. Il regime è quello della tassazione ordinaria. In aggiunta all’imposta sulla “sostanza” e sul capitale, molti Cantoni prelevano anche un’imposta sulla proprietà fondiaria (imposta immobiliare). Il passaggio di proprietà è soggetto inoltre alla tassa di mutazione. Il regime di tassazione delle cessioni degli immobili risulta particolarmente oneroso per i molteplici gravami cantonali cui sono sottoposte le cessioni.

di Adriana Caselli e Luca Conte – Papuzzi

Fonti informative:
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale

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