Spagna

Lingue: Castigliano

Forma di governo: Monarchia costituzionale

Moneta: Euro

Capitale: Madrid

Documenti: Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio. Per guidare basta la patente italiana.

Clima: Sebbene la Spagna sia situata in una zona temperata, la sua morfologia ricca di rilievi dà luogo ad una grande diversità di clima. La zona settentrionale del Paese è quella più umida e variabile, con inverni temperati ed estati fresche. A sud della Cordigliera Cantabrica si distende la Spagna secca, con piogge scarse, estati torride, E’ sempre soleggiato e caldo il clima delle Baleari.

Fuso orario: In Spagna vi è la stessa ora che in Italia, con lo stesso periodo di ora legale.

Note sanitarie: Non è richiesto alcun tipo di vaccinazione.

Voltaggio: 220 V

Telefonia: 0034

Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali firmata a Roma l’8 settembre 1977 e ratificata con legge n. 663 del 29 settembre 1980. In vigore dal 24 novembre 1980.
Accordo amministrativo per l’applicazione delle disposizioni sullo scambio di informazioni firmato a Madrid il 1° giugno 1984.

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La manovra fiscale 2010 ha previsto un inasprimento della pressione fiscale per i redditi più elevati anche se la misura non è generalizzata
La misura varata di recente dalle autorità è limitata a tre regioni: Catalogna, Baleari e principato delle Asturie. Per la Catalogna l’aumento delle pressione fiscale colpisce i redditi oltre i 120mila euro mentre per le Baleari e il Principato delle Asturie i redditi che superano i 100mila euro.

L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Alle persone fisiche residenti in Spagna si applica l’imposta sul reddito delle persone fisiche (Impuesto sobre la Renta de las Personas Fìsicas, Irpf) secondo il principio del worldwide income. Sulle persone fisiche non residenti grava l’imposta sul reddito dei non residenti (Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, Irnr) che incide soltanto sul reddito prodotto nel territorio dello Stato. Per essere considerati fiscalmente residenti in Spagna bisogna risiedere per più di 183 giorni durante l’anno solare oppure aver stabilito in Spagna il centro dei propri interessi economici o la propria attività imprenditoriale o professionale. L’imposta sul reddito delle persone fisiche è un tributo personale e diretto ispirato ai principi di uguaglianza, generalità e progressività.

Imposta sui redditi delle persone fisiche (aliquote 2009)

Imposta dovuta
fino a €

Quota imposta (€)

Resto imposta
fino a €

Aliquota
%
0

0

17.707,20

24
17.707,20

4.249,73

15.300,00

28
33.007,20

8.533,73

20.400,00

37
53.407,20

16.081,73

oltre

4

Fonte: Taxes in Europe
Le categorie di reddito
In Spagna esistono cinque categorie di reddito: di lavoro; di capitale; redditi di esercizio di attività economiche; i guadagni e le perdite patrimoniali; le imputazioni di reddito stabilite dalla legge. Il periodo d’imposta corrisponde all’anno solare. In Spagna parte dell’Irpf viene ceduta alle comunità autonome e conseguentemente il processo di liquidazione dell’imposta è composto da due fasi: una statale e una complementare. Per l’anno d’imposta 2009, l’Irpef è calcolata in base ai seguenti scaglioni di reddito e aliquote (ciascuna aliquota rappresenta la somma tra l’aliquota statale e quella complementare):

Le deduzioni e le plusvalenze
La legge spagnola prevede forme di deduzione quali ad esempio per redditi da lavoro, il prolungamento dell’attività lavorativa, la mobilità geografica, la cura dei figli, l’età, l’assistenza, i disabili. Inoltre le plusvalenze derivanti dalla vendita di beni sono tassate all’aliquota forfetaria del 15 per cento. Alle persone non residenti, l’Irnr viene applicata con un’aliquota fissa pari al 25 per cento. In Spagna le persone fisiche residenti sono tenute a versare anche un’ imposta sul patrimonio netto percepito a livello mondiale.
Dal 1° gennaio 2009 la Spagna ha abolito la cosiddetta wealth tax, applicata in altri Stati europei come Francia, Norvegia e Svizzera ed extraeuropei come India, e che costituisce un’imposta sul patrimonio da applicare alle persone fisiche più ricche. La sua funzione è di garantire una redistribuzione della ricchezza in favore dei meno abbienti sotto forma di sgravi fiscali e di assistenza.

L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
Le società residenti in Spagna sono soggette all’imposta sui redditi societari (Impuesto sobre Sociedades, IS) che si applica secondo il principio del worldwide income. Il territorio spagnolo è costituito dalla Spagna continentale, le Isole Baleari, le Canarie e gli enclavi di Ceuta e Melilla in Marocco. Le società residenti in questi ultimi due territori, in Navarra e Paesi Baschi sono soggette a regimi fiscali speciali. Le società non residenti sono tali se non sono state registrate secondo la legge spagnola e non hanno la sede legale o la sede principale della gestione situata in Spagna. Queste società, come le persone fisiche, sono soggette all’imposta sui redditi dei non residenti (Irnr), quindi vengono tassate sugli utili commerciali e sui capital gains, ma soltanto in relazione al reddito di fonte spagnola. Per le società residenti, la base imponibile dell’Is è costituita dal reddito e dalle plusvalenze patrimoniali. L’aliquota dell’imposta sul reddito delle società in Spagna per il 2009 è del 30%. Per le piccole e medie imprese, vi sono due aliquote ridotte:
– 25% per utili fino a 120.202 euro;
– 30% per utili che superano i 120.202 euro

Aspetti internazionali
La Spagna ha recepito, come altri Paesi, la c.d. direttiva madre-figlia in materia di imposizione sui flussi di dividendi infracomunitari (direttiva 23 luglio 1990, n. 90/435/CEE).
Pertanto, gli utili in uscita, diretti a case madri ubicate in Paesi dell’Unione europea, sono esenti da tassazione se la holding estera rispetta la condizione di detenere almeno il 25 per cento del capitale della subsidiary spagnola per un periodo ininterrotto di almeno un anno, decorrente dal momento in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi dalla quale emerge la distribuzione del provento.
Nel caso in cui la predetta condizione non sussista, il dividendo in uscita sconta una ritenuta a titolo d’imposta nella misura del 25 per cento, salve diverse pattuizioni di natura convenzionale.
A decorrere dal periodo d’imposta 2000 è stata introdotta, anche in Spagna, un’esenzione da imposizione sui dividendi e capital gain a favore delle società holding residenti se ricorrono, congiuntamente, le seguenti tre condizioni:
– il contribuente detiene, anche indirettamente, almeno il 5 per cento del capitale della società non residente per tutto l’anno precedente il momento in cui è distribuito il dividendo (in alternativa, tale periodo deve decorrere dopo la distribuzione);
– la società non residente è soggetta a un’imposta equivalente a quella cui è sottoposta in Spagna la holding;
– la società non residente svolge nel Paese estero una effettiva attività industriale o commerciale.

Il credito d’imposta sui dividendi
In alternativa alla predetta misura di attenuazione della doppia imposizione, l’ordinamento tributario riconosce, alla società madre residente nel territorio nazionale, la possibilità di fruire di un credito d’imposta sui dividendi percepiti da proprie controllate estere delle quali essa detenga almeno il 5 per cento del capitale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno.
Gli incentivi fiscali maggiori sono rappresentati dalla c.d. ETVE (acronimo di Entitades de Tenencia de Valores Extranjeros) che consentono l’esenzione integrale da imposta sui dividendi e sulle altre forme di partecipazione all’utile a:
– società madri spagnole (che detengano, direttamente o indirettamente, una partecipazione pari, almeno, al 5 per cento del capitale sociale delle proprie figlie ininterrottamente per un periodo non inferiore ad un anno o che abbiano corrisposto non meno di euro 6.000.000 per l’acquisto della quota predetta);
– società partecipate (che abbiano subito un’imposizione sul reddito equivalente a quella praticata in Spagna. Detto requisito è automaticamente soddisfatto qualora la società figlia sia ubicata in un Paese con il quale la Spagna ha concluso un accordo contro le doppie imposizioni);
– società partecipate non residenti in un Paese considerato paradiso fiscale dalla legislazione spagnola;
– attività svolta all’estero dalle subsidiaries da cui provengono gli utili.
A decorrere dal primo gennaio 2001 è stata introdotta, inoltre, la totale esenzione da imposta dei redditi esteri percepiti dalla ETVE, se provenienti da una stabile organizzazione di questa, normalmente soggetta a imposizione nello Stato di origine, sempre che questo non sia un paradiso fiscale e ricorrano le altre condizioni di cui sopra.

Il calcolo dei redditi imponibili
I redditi imponibili sono calcolati in relazione ai risultati dei conti economici delle società con relativi aggiustamenti (deducibilità delle spese, ammortamento, valutazione beni ecc.) mentre sono indeducibili le seguenti spese: donazioni, multe e sanzioni amministrative e penali, sovrattasse amministrative per i ritardi, accantonamenti per fondi pensione interni, imposta societaria, dividendi. E’ riconosciuta la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni fissi materiali ed immateriali (ad esclusione della terra). Sono soggetti imponibili dell’Is le società per azioni, le società a responsabilità limitata, le società holding, i gruppi di interesse economico, le fondazioni, le associazioni, le cooperative e le società di persone, il raggruppamento temporaneo di società, le società di capitale di rischio, i fondi d’investimento, i fondi pensione, per la regolamentazione o la conversione dei mutui ipotecari, per la conversione in titoli delle attività, i fondi di investimento garantiti. Il periodo d’imposta coincide con l’esercizio economico ma in nessun caso può superare i dodici mesi. L’aliquota dell’imposta sulle società residenti è il 30% a cui si applica una sovraimposta legata all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Le aliquote ridotte
Esiste infine la possibilità di aliquote ridotte per società di mutua assicurazione, banche cooperative e rurali e gli istituti di credito, associazioni non profit che soddisfano determinati requisiti, associazioni di professionisti e sindacati, istituzioni di investimento collettivo, i fondi pensione e gli istituti previdenziali. Alle società non residenti l’Irnr viene applicata con un’aliquota generale del 35 per cento.
L’imposta sul valore aggiunto
L’Iva viene applicata sulla fornitura di beni e servizi. Soggetti imponibili Iva sono le persone fisiche e le entità giuridiche che svolgono attività professionali o imprenditoriali con fornitura di propri beni o servizi, le persone fisiche o entità giuridiche che svolgono un’attività per la quale ricevono forniture di beni o servizi da parte di soggetti passivi dell’Iva applicata in altri Paesi membri dell’Unione europea diversi dalla Spagna (auto-fatturazione). Nella Spagna continentale e nelle isole Baleari esistono tre tipi di aliquote: oridinaria, agevolata (alimenti, edilizia abitativa, alberghi e ristoranti) e super agevolata (per i prodotti alimentari di base, libri, giornali, medicine e farmaci, prodotti per disabili). Dal 1° luglio 2010 le aliquote ordinaria e quella agevolata subiranno un aumento rispettivamente di due punti percentuali la prima e di un punto la seconda. L’aliquota ordinaria verrà fissata al 18% e l’agevolata all’8 per cento. L’aliquota super agevolata resta nella misura del 4 per cento. Le esportazioni, come anche alcuni servizi, sono esenti. In base al sistema comunitario, anche le forniture intracomunitarie sono esenti se si identifica la partita Iva (numero di registrazione fiscale in Spagna) del cliente e sulla fattura compaiono la partita Iva del fornitore e quella del cliente.

L’imposta sulle attività produttive
Altra imposta di rilievo è quella locale sulle attività economiche (Iae) da applicarsi alle persone fisiche e giuridiche che svolgono attività di impresa, professionale o artistica nel territorio spagnolo. L’Iae consiste in un importo forfetario stabilito dall’ente comunale, provinciale o nazionale (a seconda del territorio in cui si esercita l’attività) cui vanno aggiunti e sottratti dei coefficienti correttivi. L’importo forfetario è determinato in base all’attività svolta e ai metri quadrati dell’area occupata per l’attività di impresa o professionale. In ogni caso l’Iae è deducibile ai fini dell’imposta sul reddito delle società.

 

 

aggiornamento: 2010 (a cura di Antonina Giordano)

Alessandro Lentini

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