Uruguay

Capitale: Montevideo

Lingua ufficiale: spagnolo

Moneta: peso uruguayano

Forma istituzionale: repubblica presidenziale

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Il sistema fiscale
Il sistema fiscale uruguayano ha subito una profonda modificazione a seguito della riforma approvata con la legge 18.083 del 27 dicembre 2006 che lo ha razionalizzato per renderlo più equo ed efficace. Considerato che le novità intervenute sono sostanziali rispetto alla precedente documentazione, Fisconelmondo ha deciso di pubblicare di nuovo la Scheda Paese relativa all’Uruguay segnalando tutte le modifiche apportate al sistema fiscale.

Le modifiche intervenute
Le imposte cancellate o accorpate in altre sono le seguenti: imposta sulle retribuzioni personali; Imposta di contribuzione al finanziamento della sicurezza sociale (Cofis); imposta sull’attivo delle imprese bancarie (Imaba); imposta di controllo del sistema finanziario (Icofisi); imposta sui servizi sanitari (Imessa); imposte sulle piccole imprese (Impeque); imposta sulle commissioni; imposta sulle telecomunicazioni (Itel); imposte sulle carte di credito;imposta sulle vendite forzate; imposta sul reddito dell’industria e del commercio (Iric); imposta sul reddito agricolo (Ira); imposta sulla cessione o permuta degli sportivi; imposta sulle vendite in aste pubbliche; imposta sulle lotterie e scommesse. Altre imposte sono state modificate o create ex novo. La modifica del sistema fiscale ha portato anche a un maggiore bilanciamento tra le imposte dirette e quelle indirette che, precedentemente, rappresentavano la maggiore fonte di entrate.

Trattati sulle doppie imposizioni
Non esiste un accordo tra Italia e Uruguay per quanto attiene le doppie imposizioni.

Le imposte dirette
L’imposta sul reddito delle attività economiche (Irae) L’imposta sul reddito delle attività economiche sostituisce l’imposta sul reddito dell’industria e del commercio (Iric), l’imposta sul reddito agricolo (Ira), l’imposta sulle commissioni e l’imposta sulle piccole imprese (Ipe). Sono soggetti passivi di imposta le società con o senza personalità giuridica, le società ed associazioni agricole, le stabili organizzazioni di soggetti esteri, i fondi di investimento chiusi, le fidecommissioni ed i gruppi di interesse economico. Le società gia esistenti e attualmente sottoposte all’imposta sulle società finanziarie di investimenti si dovranno adeguare all’Irae a partire dal 2011 mentre quelle di nuova creazione dovranno farlo da subito. Quanti sono obbligati al pagamento dei redditi sulle persone fisiche (Irpf) possono optare tra il pagamento di tale imposta e quello dell’Irae. Tale opzione può essere esercitata per: la totalità dei redditi del contribuente con l’eccezione di quelli da pensione e da lavoro dipendente; la totalità dei redditi derivanti dal fattore capitale; la totalità dei redditi derivanti dal fattore lavoro con l’eccezione di quelli da pensione e da lavoro dipendente; Una volta effettuata l’opzione questa deve essere mantenuta per almeno tre esercizi. Le attività agricole che producono prodotti primari vegetali od animali e che non superano determinati limiti di ricavi possono optare tra il pagamento di tale imposta o dell’Imeba (imposta sulla cessione di beni agricoli). Tale opzione deve essere mantenuta per tre anni e vale per tutte le attività agricole di cui il contribuente sia titolare. Dal reddito lordo Il reddito lordo è dato dalla differenza tra le vendite nette e il costo di acquisizione o produzione dei beni o servizi. Sono inoltre considerati reddito lordo: il risultato della vendita dei beni dell’attivo fisso; le plusvalenza realizzate a seguito della cessione di beni a soci o azionisti; gli utili derivanti da variazioni di cambio; il risultato della cessione di imprese; gli aumenti del patrimonio realizzati nel corso dell’esercizio.

Il reddito netto
Per ricavare il reddito netto tassabile si deducono dal reddito lordo tutti i costi necessari per ottenerlo con l’esclusione dei costi sostenuti per ricavare redditi esonerati dalla tassazione. Le perdite fiscali derivate da esercizi precedenti sono deducibili, rettificate per l‘inflazione, nei tre esercizi successivi. E’ possibile, inoltre, effettuare deduzioni dal reddito netto per investimenti: fino al 40 per cento per quelli in macchine industriali, attrezzature informatiche e di comunicazione e beni capitali per il turismo; fino al 20 per cento per l’ampliamento di impianti industriali e la costruzione di strutture per la ricettività turistica. Sono inoltre previsti numerosi casi di esenzioni totale per alcuni tipologie di redditi dettagliatamente elencati. L’aliquota è del 25 per cento sul reddito fiscale netto, una forte riduzione rispetto al 30 per cento previsto dalle imposte che l’Irae è andata a sostituire.

Imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpf)
La riforma fiscale del 2006 ha avuto, tra le sue più impostanti novità l’introduzione di una imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpf) prima non esistente nel sistema tributario uruguayano. Tale imposta colpisce i redditi di fonte uruguayana dei contribuenti persone provenienti da lavoro (o assimilati), da capitale e da qualsiasi altro incremento patrimoniale. Essa si basa su un sistema duale che separa i redditi da capitale e gli incrementi patrimoniali dai redditi da lavoro e assimilati. I redditi da capitale e gli incrementi patrimoniali sono tassati sulla base delle seguenti aliquote: interessi corrispondenti a depositi in moneta nazionale, a più di un anno, in istituzioni di intermediazione finanziaria: 3 per cento; interessi sulle obbligazioni e altri titoli di debito, emessi a tre anni mediante sottoscrizione pubblica e quotazione borsistica: 3 per cento; interessi corrispondenti a depositi a un anno o meno in moneta nazionale: 5 per cento; dividendi o utili pagati e accreditati da contribuenti dell’Irae: 7 per cento; altri redditi: 12 per cento

Redditi da lavoro e base imponibile
I redditi da lavoro comprendono tutti quelli prodotti dalla prestazione di servizi personali effettuati in rapporto di dipendenza o meno, le pensioni, le indennità di disoccupazione e le altre forme di sussidio. La base imponibile per i redditi da lavoro non dipendente vengono calcolati considerando l’ammontare totale dei ricavi e detraendo il 30 per cento come valore forfetario delle spese. L’imposta si basa su un sistema di tipo progressivo di aliquote legato al reddito calcolato in termini di base di prestazioni e contribuzioni (Bpc). Quest’ultimo rappresenta un ammontare fissato per legge sulla base del quale vengono calcolati i salari minimi, i livelli di imposta, i livelli di reddito per l’accesso alle prestazioni sociali ed il loro ammontare. Le aliquote sono le seguenti.
Fino al minimo non imponibile di 60 Bpc (esente)
Dai 60 ai 120 BPC = 10 per cento
Più di 120 BPC e fino a 180 BPC = 15 per cento
Più di 180 BPC e fino a 600 BPC = 20 per cento
Più di 600 BPC e fino a 1.200 BPC = 22 per cento
Più di 1.200 BPC = 25 per cento
Poiché il valore del Bpc viene determinato mensilmente il calcolo dovrà essere effettuato sulla base del valore medio annuale.

L’imposta sul patrimonio (Ip)
L’Ip è un’imposta annuale che grava sul patrimonio netto ossia sulla differenza tra attività e passività di persone fisiche e giuridiche. Sono considerati tutti i beni situati o utilizzati economicamente nel Paese con l’eccezione di quelli non computati (come i titoli citati espressamente dalla legge, le aree forestali protette e le partecipazioni nel patrimonio di imprese commerciali ed agricole) o esenti (i titoli di risparmio e valori al portatore, le obbligazioni al portatore e quelle nominali quotate in Borsa). Non sono, inoltre, inclusi nell’attivo delle imprese industriali i beni mobili inseriti nel processo produttivo per i primi cinque anni di utilizzazione, mentre al termine di questo periodo essi saranno computati solo al 50 per cento del valore fiscale. Per quanto riguarda il passivo la legge prevede la deduzione dei debiti commerciali, di quelli bancari, tributari e previdenziali. L’aliquota varia a seconda del soggetto contribuente, per le persone fisiche la riforma prevede un complesso sistema di scaglioni: fino a una volta il minimo non imponibile (circa 80mila dollari) = 0,70 per cento; da una a due volte il minimo non imponibile = 1,10 per cento; da due fino a quattro volte = 1,40 per cento; da più di quattro fino a sei volte = 1,90 per cento; da più di sei fino a nove volte = 2 per cento; da più di nove fino a quattordici volte = 2,45 per cento; per l’eccedente = 2,75 per cento

Le novità dal 2008 e dal 2011
A partire dall’anno 2008 il tasso corrispondente agli ultimi due scaglioni si ridurrà di uno 0,25 per cento annuale. Tale riduzione non potrà, però determinare un’aliquota inferiore al 2 per cento negli anni tra il 2008 ed il 2010 incluso. A partire dall’anno 2011 su tutti gli scaglioni, con l’eccezione del primo, si ridurrà di un 0,2 per cento annuale. Anche in questo caso le aliquote non potranno essere inferiori all’1 per cento fino al 2015 incluso. A partire dal 2016 si avrà una riduzione annuale dell’aliquota dello 0,1 per cento per tutti gli scaglioni fino a giungere allo 0,1 per cento. Nel caso di soggetti non residenti che non pagano l’imposta sui redditi dei non residenti la riduzione delle aliquote viste precedentemente avranno come limite inferiore l’1,5 per cento. Per le obbligazioni e altri titoli di risparmio emessi al portatore l’aliquota è del 3,5 per cento. Per le banche e gli altri soggetti la cui attività consiste nella gestione del credito l’aliquota è del 2,8 per cento mentre per tutti gli altri contribuenti dell’1,5 per cento

Imposta sui redditi dei non residenti (Irnr)
L’imposta su redditi dei non residenti grava sui redditi di fonte uruguayana delle persone fisiche e delle altre entità non residenti nella Repubblica. I redditi considerati sono: redditi da attività imprenditoriale; redditi da lavoro; redditi da capitale; incrementi patrimoniali. Nel caso di redditi imprenditoriali provenienti da attività sviluppate parzialmente nel paese la base imponibile si determinerà nella maniera seguente:
– il reddito delle compagnie di assicurazione che provengano da operazioni di assicurazione che coprano rischi nella Repubblica o che siano riferiti a soggetti residenti nel paese è fissato in percentuale sui premi ricevuti secondo il seguente elenco: 6,25 per cento per le assicurazioni sulla vita; 16,67 per cento per i rischi di incendio; 20,83 per cento per i rischi marittimi; 4,17 per cento per gli altri rischi;
– i redditi di fonte uruguayana delle compagnie estere di trasporto marittimo, aereo o terrestre sono fissati al 20,83 per cento dell’importo lordo dei ricavi per il trasporto verso l’estero di passeggeri e merci;
– i redditi di fonte uruguayana delle compagnie estere di produzione, distribuzione o intermediazione di opere cinematografiche (su pellicola o altri supporti), così come quanti realizzano trasmissioni dirette televisive sono fissati nel 62,5 per cento della retribuzione che percepiscono per il loro uso nel paese;
– i redditi di fonte uruguayana per le agenzie estere di notizie internazionali sono fissati nel 20,83 per cento dei ricavi lordi;
– i redditi derivanti dalla cessione di uso dei contenitori per operazioni di commercio estereo sono fissati al 31,25 per cento del loro prezzo

Il calcolo dell’imposta e le aliquote
L’imposta si calcolerà sulla base del seguente schema di aliquote: interessi corrispondenti a depositi in moneta nazionale, a più di un anno, in istituzioni di intermediazione finanziaria (3 per cento); interessi sulle obbligazioni e altri titoli di debito, emessi a tre anni mediante sottoscrizione pubblica e quotazione borsistica (3 per cento); interessi corrispondenti a depositi ad un anno in moneta nazionale (5 per cento); dividendi o utili pagati o accreditati da contribuenti dell’Irae (7 per cento); altri redditi (12 per cento)

Imposte sulle trasmissioni patrimoniali (Itp)
L’Itp è un’imposta che colpisce le transazioni, a qualsiasi titolo, di beni patrimoniali (come ad esempio gli immobili) sia tra vivi che a seguito di successione. L’aliquota di imposta è del 4 per cento sul valore del bene che, nel caso di cessioni onerose viene ripartita equamente tra le parti altrimenti risulta completamente a carico del beneficiario. Per gli eredi in linea diretta ascendente o discendente l’aliquota è ridotta al 3 per cento.

Le imposte indirette
Con l’abolizione della Cofis (imposta di contribuzione al finanziamento dell’assistenza sociale) e la riduzione dell’Iva si è avviato un processo di graduale riduzione del peso delle imposte indirette rispetto a quelle dirette.

L’imposta sul valore aggiunto (Iva)
L’Iva è un’imposta che grava sulla circolazione interna e sull’importazione di beni e servizi mentre non si applica alle esportazioni. Funziona con un sistema di deduzione di imposta da imposta simile a quello italiano in modo da non generare un effetto di cumulo. L’aliquota normale è del 22 per cento (con la riforma è stata ridotta dell’1 per cento) anche se la legge prevede una sua ulteriore riduzione al 20 per cento nel prossimo futuro. Vi è anche un’aliquota ridotta al 10 per cento (anch’essa ridotta dal precedente 14 per cento) per i beni di prima necessità, i beni e servizi di carattere sanitario e altre tipologie elencate dalla legge. Alcune categorie di beni sono esentati dall’imposizione Iva come ad esempio le macchine agricole, gli immobili, i prodotti ortofrutticoli allo stato naturale, i giornali, le riviste e libri, il tabacco e i derivati del petrolio.

L’imposta specifica interna (Imesi)
L’Imesi colpisce la prima cessione, a qualsiasi titolo, o l’importazione di alcuni beni come le bevande, il tabacco, i cosmetici, i combustibili, gli autoveicoli, le moto ecc. Non sono tassate, invece, le esportazioni. L’imponibile viene calcolato in maniera differente a seconda del tipo di prodotto. Esso può essere: il prezzo di vendita senza imposta dal fabbricante o importatore al grossista; un ammontare fisso per unità fisica ceduta; un ammontare fisso per unità fisica ceduta più un complemento ad valorem determinato per differenza tra il valore di cui alla lettera a) e l’ammontare fisso. Relativamente ai beni di cui alla lettera a) le aliquote sono estremamente variabili a seconda del tipo di prodotto passando al 5 per cento (per le bevande a base di succo di limone) al 180 per cento per le automobili con motore diesel.

L’imposta sulla cessione di beni agricoli (Imeba)
L’Imeba è un’imposta pagata dai produttori agricoli al momento in cui i beni primari lasciano il settore per essere destinati al consumo, all’esportazione o al settore industriale. L’aliquota varia tra l’1,5 ed il 2,5 per cento a seconda del prodotto mentre non sono soggetti a imposta i prodotti di origine forestale. Come già ricordato precedentemente, il contribuente può scegliere di liquidare tale imposta oppure l’imposta sui redditi sulle attività imprenditoriali (Irae). Nel caso di contribuenti che liquidano l’Irae i pagamenti effettuati per l’Imeba varranno a titolo di acconto generando un credito o un debito verso l’Erario. Nel caso contrario, invece, quanto pagato varrà a titolo definitivo. In tale situazione, però, il contribuente non può dedurre l’Iva pagata per l’acquisto dei beni necessari alla produzione.

di Luca Campanelli

Fonti informative:
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale

“yourevolution”
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