Vietnam
Capitale: Hà Nội
Forma di Stato: repubblica socialista
Lingua ufficiale: il vietnamita è la lingua ufficiale parlata dalla maggioranza della popolazione. Il francese, residuo dell’epoca coloniale, è invece parlato da una esigua minoranza. Discreta la diffusione dell’inglese soprattutto nelle zone a maggior vocazione turistica. La lingua Khmer è diffusa nelle regioni interne del Paese.
Moneta: dong vietnamita
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Accordo per evitare le doppie imposizioni
L’Italia e il Vietnam hanno sottoscritto ad Hanoi il 26 novembre 1996 la Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito. Tale accordo è stato ratificato in Italia con legge n. 474 del 15 dicembre 1998 ed è in vigore dal 22 febbraio 1999. Per ciò che concerne il Vietnam, la Convenzione si applica all’imposta sul reddito delle persone fisiche, all’imposta sugli utili e all’imposta sulle rimesse degli utili. La tassazione sulle persone fisiche Ai fini del sistema tributario del Vietnam i redditi delle persone fisiche in Vietnam sono suddivisi in due grandi categorie, i redditi c.d. regolari e i redditi c.d. irregolari. Appartengono alla prima categoria (quella ovvero dei redditi “regolari”) tutti i salari, gli stipendi, i bonus e i benefits, le retribuzioni dei consulenti degli insegnanti e degli artisti; sono ricompresi, invece, nella seconda categoria (redditi “irregolari”) i diritti di proprietà industriale, i redditi derivanti da copyright, le liquidazioni, i doni ricevuti dall’estero se non in contanti, i redditi da trasferimenti di tecnologia, i compensi per lavori culturali o artistici, i redditi da design edilizio, industriale e le vincite alle lotterie ufficiali. I cittadini, ai fini della tassazione sulle persone fisiche, sono suddivisi in: cittadini di nazionalità vietnamita e di nazionalità straniera che risiedono permanentemente in Vietnam; cittadini stranieri residenti in Vietnam per 183 giorni totali o più in un periodo di 12 mesi consecutivi dalla prima data di arrivo; cittadini vietnamiti che lavorano all’estero; cittadini stranieri residenti in Vietnam in un periodo compreso tra 30 e 182 giorni in un periodo di dodici mesi consecutivi; cittadini stranieri presenti in Vietnam per meno di 30 giorni. Questi ultimi non sono soggetti ad alcuna tassazione. La normativa fiscale prevede un sistema di aliquote differenziate in relazione ai diversi scaglioni di reddito. Dette aliquote possono variare dallo 0 per cento, ovvero da un esenzione totale, fino ad un massimo del 60 per cento. Per quanto concerne i redditi personali derivanti da strumenti finanziari, rileviamo come ad oggi siano esenti quelli che derivano da corresponsione di interessi su depositi bancari e conti correnti e quelli derivanti da profitti ottenuti da compravendita di azioni, obbligazioni e buoni statali. Beneficiano, inoltre, di una totale esenzione dalla tassazione i compensi per prestazione di turni notturni, i benefici derivanti da lavori in condizioni disagiate o pericolose, i benefici di anzianità per il personale delle forze armate, i rimborsi per spese di viaggio, i rimborsi delle spese per i pasti ordinari, le liquidazioni degli impiegati governativi ed alcuni premi in contanti elargiti dallo Stato.
La tassazione sulle persone giuridiche
Per quanto riguarda la tassazione delle persone giuridiche, a differenza di quanto abbiamo visto avvenire per le persone fisiche, la normativa tributaria vietnamita prevede il reddito d’impresa sia soggetto ad una imposizione con aliquota costante pari al 32 per cento dei profitti ottenuti nell’anno finanziario. Fanno eccezione, le imprese che operano nel settore dell’estrazione e dello sfruttamento di gas e petrolio naturale alle quali viene applicata un’aliquota del 50 per cento, e le società operanti nel settore dello sfruttamento di risorse naturali rare, cui viene applicata un’aliquota variabile compresa tra il 32 ed il 50 per cento. Per favorire e incoraggiare lo sviluppo della produzione industriale, il sistema fiscale del Vietnam prevede diversi incentivi fiscali alle imprese, erogati sottoforma soprattutto di esenzioni d’imposta sui profitti, con riduzioni progressive nei primi anni d’attività dell’impresa, o di riduzione dell’aliquota generale. In particolare, è prevista un’aliquota ridotta nella misura del 20 per cento per quei progetti industriali che, alternativamente, impieghino almeno 500 lavoratori, tecnologie avanzate, prevedano un livello di esportazioni pari almeno all’ottanta per cento della produzione e prevedano un capitale minimo di almeno dieci milioni di dollari; un’aliquota del 15 per cento applicabile ai progetti industriali operanti nei settori delle infrastrutture, dello sfruttamento delle risorse naturali e minerarie e dell’industria pesante; un’aliquota, infine, nella misura del 10 per cento applicabile ai progetti con capitale straniero relativi alle operazioni Bot (Build operate and transfer), ai progetti concernenti il rimboschimento e ai progetti considerati di alto significato economico-strategico e di preminente interesse governativo. Infine, altri incentivi fiscali sono previsti ad appannaggio di alcune ben individuate zone industriali. Le zone industriali specializzate, difatti, nella produzione di beni e servizi destinati all’esportazione fruiscono di 4 anni di esenzione totale dall’imposta sul profitto e del diritto di poter importare materie prime, semilavorati, impianti e macchinari esenti da tariffe e imposte doganali. Le zone, invece, denominate ad alta tecnologia, ovvero che ospitano imprese che producono o utilizzano tecnologie particolarmente sofisticate, godono di privilegi ancora maggiori, tra i quali ricordiamo ben otto anni di esenzione dall’imposta sul profitto. Si segnala che in Vietnam esistono oggi almeno 63 zone industriali.
L’imposta sul valore aggiunto
In Vietnam l’imposta sul valore aggiunto si applica a tutte le attività imprenditoriali nonché a tutti i beni di importazione introdotti nel paese. Le aliquote previste dal sistema tributario vietnamita sono quattro, e precisamente: un’aliquota dello 0 per cento, ovvero nulla, sui beni prodotti per l’esportazione; un’aliquota ridotta del 5 per cento sulle forniture di beni e servizi di valore e interesse primario, quali acqua potabile, generi alimentari, medicinali ed attrezzature mediche, fertilizzanti, prodotti e servizi agricoli, mangimi per animali da allevamento, carta, libri di testo e servizi tecnici e scientifici; godono inoltre di un assoggettamento a Iva agevolata i settori dell’industria pesante meccanica, alcune materie prime e alcuni prodotti industriali; un’aliquota ordinaria pari al 10 per cento sulla produzione di minerali, energia elettrica, prodotti elettrici, costruzioni, assemblaggio ed installazione, servizi di trasporto, servizi postali, leasing e per tutte quelle attività che non rientrano nel campo di applicazione delle altre aliquote; un’aliquota maggiorata al 20 per cento per il commercio di pietre e metalli preziosi, per il settore alberghiero, del turismo, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande, per le lotterie e per i servizi di agenzia. Alcuni beni e servizi godono di una totale esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. In particolare non scontano l’Iva le produzioni agricole, la produzione e l’importazione di beni e servizi soggetti a imposta speciale sulla vendita, i servizi medici, l’insegnamento e la formazione, il trasferimento dei diritti di uso del terreno, i servizi di credito e alcuni servizi di assicurazione, i trasporti in autobus, le merci in transito ed i trasferimenti di tecnologia.
Le imposte doganali
Per quanto concerne le imposte doganali, in Vietnam la tariffa doganale si basa sul sistema armonizzato e le aliquote doganali sono sottoposte a revisione trimestrale.Generalmente i dazi sulle importazioni di materie prime sono al di sotto del 10 per cento mentre le importazioni di macchinari e parti di essi sono esenti da dazio o beneficiano di agevolazioni. Dal 1999 i beni provenienti dall’estero sono assoggettati, oltre ai dazi doganali, anche all’imposta sul valore aggiunto che deve essere pagata contestualmente al versamento del dazio e viene calcolata applicando un’aliquota del 10 per cento sul valore della merce. La maggior parte dei beni possono essere importati liberamente, anche se non mancano beni soggetti a restrizione quali armi, munizioni, narcotici, piante ed animali esotici. Del tutto vietata è invece l’importazione di automobili e motocicli usati e l’aliquota su quelli nuovi è maggiorata. Maggiorati sono anche i dazi doganali sull’importazione di una serie di beni considerati non essenziali, tra cui tabacco non lavorato, oli minerali, cosmetici, lubrificanti, fogli di plastica, pneumatici, prodotti in carta. Vi sono inoltre beni soggetti a restrizioni da parte del governo per quanto riguarda il quantitativo massimo importabile, ovvero riso e prodotti tessili provenienti dagli Usa e dal Canada e destinati all’esportazione, automobili, petrolio, fertilizzanti e zucchero, e beni soggetti al controllo di alcuni apparati governativi come equipaggiamenti di telecomunicazioni, medicinali, vaccini, insetticidi, libri. I beni in transito, infine, e quelli importati temporaneamente per fiere e manifestazioni, aiuti umanitari e i beni utilizzati nei settori della sicurezza nazionale, difesa, ricerca scientifica sono esenti da qualunque imposta di importazione.
Gli investimenti stranieri
Gli investimenti stranieri sono consentiti in tutti i settori economici, senza alcuna limitazione. Per di più, tali investimenti sono incoraggiati, anche mediante agevolazioni fiscali (esenzioni fiscali, riduzioni del costo del terreno, esenzioni dalle tariffe di importazione di macchinari e materie prime ed altri incentivi), in determinati settori di interesse nazionale, quali quello della produzione diretta all’esportazione, quello del turismo e dei servizi legati al trasporto aereo, quello delle infrastrutture e per determinate attività, quali quelle che prevedono l’utilizzo di tecnologie d’avanguardia e che impiegano le risorse del paese contribuendo così ad innalzare il livello economico delle imprese esistenti e quelle da espletarsi nelle regioni montane o remote o nelle regioni caratterizzate da difficili condizioni socioeconomiche. L’investimento straniero è sottoposto a specifica approvazione governativa, e può realizzarsi mediante il contratto di cooperazione commerciale, la joint venture, la società a totale partecipazione straniera ed i contratti build, operate and transfer. I capitali ed i profitti eventualmente conseguiti possono essere liberamente rimpatriati, previa assoluzione dei relativi obblighi fiscali.
di Mauro Di Biasi
Fonti informative:
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale