Divorzio facile e veloce all'estero

Come mollare tutto, anche un matrimonio che non funziona più

Ebbene se avete preso questa decisione di comune accordo ci sono buone notizie dall’estero!

Dimenticatevi i tempi biblici tipici per ottenere il divorzio in Italia.

Infatti stiamo assistendo già da tempo un aumento dei divorzi all’estero, stime di settore calcolano che negli ultimi 5 anni almeno ottomila coppie italiane hanno divorziato all’estero.

Perché?

Queste le 3 principali ragioni:

1) DIVORZIO VELOCE

Divorzio facile e veloce all'esteroAll’estero servono pochi mesi per divorziare rispetto ai 3 anni e mezzo della media italiana (a volte si arriva addirittura a 13), per esempio:
Divorzio in Spagna circa 2-4 mesi
Divorzio in Romania circa 2-4 mesi
Divorzio in Olanda circa 3-4 mesi
Divorzio in Regno Unito circa 6 mesi

2) DIVORZIO FACILE

E’ sufficiente che la coppia, munita di passaporti validi e di certificato matrimoniale, cambi residenza nel paese prescelto per ottenere una sentenza di divorzio regolarmente riconosciuta in Italia.

3) DIVORZIO CONVENIENTE

Esclusi vitto e alloggio, i costi vanno dai 4000 € di Olanda e Romania ai 5000 della Spagna fino ad arrivare ai 6-10.000 € del Regno Unito.

VEDIAMO NEI DETTAGLI COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI DIVORZIO ALL’ESTERO

Divorzio facile e veloce all'esteroLa procedura a grandi linee è la seguente: occorre trovare un appartamento in affitto nel paese prescelto, ci si fa intestare il contratto di affitto incluse le bollette delle varie utenze ed infine si chiede la residenza. Trascorsi alcuni mesi si può fare istanza di divorzio al tribunale straniero prescelto e dopo pochi mesi si torna in Italia con una copia conforme della sentenza di divorzio che l’ufficiale di stato civile italiano dovrà’ semplicemente trascrivere. Tali documenti debbono essere solo apostillati, cioè tradotti in italiano con dichiarazione dell’interprete sulla fedeltà del testo all’originale.
Questa vantaggiosa procedura è merito di un regolamento del Consiglio Europeo (44/2001) che disciplina il diritto commerciale ma anche quello privato europeo e che quindi consente il pronunciamento di una sentenza di divorzio da parte di un qualunque Tribunale dell’Unione Europea a patto che i coniugi siano stabilmente residenti in quel Paese per i mesi necessari. 



ECCO COSA DICE IL SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI RIGUARDO AL RICONOSCIMENTO DELLE SENTENZE STRANIERE (Divorzio, adoziane, cambiamento di nome o cognome o altro)

Divorzio facile e veloce all'esteroLa legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente.
Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
• al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
• oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
• istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
• copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.
È comunque opportuno, in ogni caso, prendere preventivo contatto con la Rappresentanza diplomatica o consolare territorialmente competente per ulteriori precisazioni, o per conoscere ulteriori requisiti previsti da eventuali Accordi bilaterali o multilaterali.

Fonte: www.esteri.it

Di Massimo Dallaglio

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