Il limite tra libertà di fotografare e libertà di condividere: privacy

SCATTO CHE FAI… PRIVACY CHE TROVI:

Tornati dalle vacanze sono tantissime le foto che avete scattato e che non vedete l’ora di far vedere ai vostri amici e parenti e magari di condividerle su Internet, tramite i vari social network, ma attenzione il diritto alla privacy è sempre in agguato!

Infatti con il termine privacy si intende il diritto della persona di impedire che (alcune, non tutte) le informazioni che la riguardano vengano trattate e/o guardate da altri a meno che egli stesso non abbia volontariamente prestato il proprio consenso.

Il limite tra libertà di fotografare e libertà di condividere: privacyIn Italia, i fondamenti del diritto alla privacy si reperiscono prima di tutto nella Carta Costituzionale, esattamente agli artt. 14, 15 e 21 della Costituzione (rispettivamente il domicilio, la libertà e segretezza della corrispondenza e la libertà di manifestazione del pensiero) e nello stesso art. 2 della nostra Costituzione incorporando la riservatezza nei diritti inviolabili dell’uomo; inoltre il Codice Penale (Capo III – Sezione IV) e, parzialmente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice in materia di protezione dei dati personali), completano la legislazione in materia di privacy.

Dopo questo primo quadro normativo italiano in materia di diritto alla privacy si rileva che soprattutto con l’avvento delle nuove tecnologie, la sua vita è messa a repentaglio.
In particolare la recente diffusione dei telefoni di ultima generazione che permettono sia di scattare foto, che di registrare video da poter condividere con terze persone, ha comportato innumerevoli casi di lesione della sfera privata e della dignità delle persone. Pertanto su tale questione è dovuta intervenire con urgenza l’Autorità Garante per la privacy, esprimendosi sulla liceità o meno dei video messaggi e individuando le regole applicabili all’uso degli “Mms”, cioè i messaggi multimediali.

Il limite tra libertà di fotografare e libertà di condividere: privacyCon provvedimento del 23 marzo 2003, il Garante ha indicato le modalità per un uso corretto degli Mms indicando la possibilità di scattare le foto e fare i video con i cellulari solo se le immagini scattate sono utilizzate per uso esclusivamente personale, mentre per i video e le foto catturate con il cellulare e destinate a più persone o pubblicate sui social network, bisogna chiedere il consenso all’interessato e, nel caso di minori, di chi esercita la potestà genitoriale.

Va ricordato inoltre che, sia in caso di invio spasmodico sia di diffusione sistematica di immagini, è necessario comunque avere riguardo degli ulteriori obblighi normativi, quali l’art. 10 del Codice Civile, “Abuso dell’immagine altrui” e la legge sul diritto d’autore (Legge n. 633/1941) che richiede l’autorizzazione della persona che è stata ritratta, salvo si tratti di una persona pubblica o nota.
La legge sul diritto d’autore inoltre vieta l’esposizione o la messa in commercio di foto che in qualche modo rechino pregiudizio all’onore, alla reputazione e al decoro della persona ritratta.

In materia di Mms, anche la Corte di Cassazione ha statuito chiaramente che “le foto scattate con il telefono cellulare violano la privacy e per questo possono costituire reato” (Sentenza n. 10444 del 2006).
Un’ulteriore segnalazione è il provvedimento adottato dal Ministero della Pubblica Istruzione, con il parere favorevole del Garante della privacy, che ha emanato la Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007, con cui è stata delineata in modo organico la normativa vigente, applicabile all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle scuole e alla conseguente diffusione di immagini, filmati o registrazioni vocali riguardanti i minori.

Al fine di completare il quadro normativo in materia di privacy, l’Autorità ha anche segnalato la necessità di rispettare alcune ulteriori regole come ad esempio l’obbligo per i fornitori di servizi telefonici di tutelare la libertà e la segretezza delle comunicazioni telefoniche (in quanto garantite Costituzionalmente) ed il profilo riguardante i gestori telefonici che offrono la possibilità di rendere accessibili via Internet gli Mms a destinatari che non dispongano di apparecchi mobili in grado i riceverli. In tal caso la conservazione temporanea dei messaggi deve cessare una volta che avvenga la lettura da parte del destinatario.

Questo è stato un breve excursus normativo in materia di privacy, reclamata da tutti, ma pochi ne conoscono i confini. Tuttavia, sono norme importanti da non sottovalutare, perché è possibile che quando uno meno se lo aspetta si può ritrovare con una denuncia per violazione del diritto di privacy.

Di Jilian Cosci 28-09-2011

“yourevolution”
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