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ISCRIZIONE ALL’AIRE
(Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)
Iscriversi all’AIRE è un diritto-dovere
di tutti i cittadini italiani che risiedono permanentemente all’estero

Che cos’è l’AIRE?

L’AIRE è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero.

E’ stata istituita nel 1990 a seguito dell’emanazione della Legge n.470 del 27 0ttobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero”) e del suo regolamento di esecuzione, DPR n. 323 del 30 maggio 1989.

Essa contiene i dati dei cittadini italiani che hanno dichiarato spontaneamente di risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai 12 mesi o per i quali è stata accertata d’ufficio tale residenza.

Chi è competente alla tenuta dell’AIRE?

I Comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all’estero.

Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un’AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell’Interno, che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali.

Oltre ai dati anagrafici l’AIRE registra l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza.

I singoli comuni inviano i dati all’AIRE centrale, via web-mail, attraverso un’apposita procedura informatica che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi.

L’invio avviene attraverso un sistema di sicurezza che certifica le postazioni utilizzate per la trasmissione (back-bone).

Chi deve iscriversi all’AIRE?

I cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all’estero, per un periodo superiore ad un anno; Non farlo porta anche a conseguenze pratiche: senza 18 mesi di iscrizione non si ha diritto all’esenzione doganale e IVA per il rimpatrio delle masserizie.
I cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
Le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.

L’iscrizione all’AIRE dei cittadini italiani nati all’estero o degli stranieri che hanno acquisito all’estero la cittadinanza italiana può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di stato civile del comune competente all’iscrizione, dell’atto di nascita o dell’acquisto della cittadinanza e solo dopo aver ricevuto dall’ufficio consolare l’indicazione dell’esatto e completo indirizzo estero.

Iscriversi all’AIRE è un obbligo prescritto dalla legge istitutiva dell’AIRE.

Il rispetto di tale obbligo è un dovere civico che comporta la possibilità di esercitare con regolarità il diritto di voto e di ottenere certificati dal comune di iscrizione e dal consolato di residenza.

Si sottolinea che solo ai cittadini italiani residenti all’estero iscritti all’AIRE sono riservati i servizi consolari che per legge sono erogabili dall’Ufficio: Passaporti – Stato civile – Atti Notarili.

ISCRIZIONE AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero)

REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Essere residente di un comune italiano nel quale si sottopone la domanda ed essere in procinto di trasferirsi all’estero.

COSTO PER IL RICHIEDENTE

Nessuno

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Legge n.470/1988 D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 06-09-1989 n.323

RECLAMI E RICORSI

Al responsabile dell’ufficio Demografico e Elettorale del Comune e presso il Consolato competente all’estero.

COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

Il diretto interessato (o un componente maggiorenne se il trasferimento riguarda un intero nucleo familiare), deve presentarsi all’Ufficio Demografico e Elettorale e comunicare il trasferimento.

L’ufficio iscrive temporaneamente il richiedente all’AIRE (Anagrafe Italiana per i Residenti all’Estero) e informa i vigili, che controlleranno se il trasferimento è veramente avvenuto.

Entro 90 giorni dall’espatrio il cittadino deve presentarsi al Consolato competente per chiedere l’iscrizione nello stato in cui si è trasferito e far inviare al comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione definitiva all’ AIRE. Il Comune e il Consolato si trasmettono a vicenda le eventuali variazioni di indirizzo o di stato civile (che il cittadino deve sempre comunicare).

DEFINIZIONE DI RESIDENZA E DOMICILIO

La residenza e’ nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO

Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, si considera trasferito anche il domicilio. E’ altresi’ possibile avere domicilio e residenza in luoghi diversi rilasciando una specifica dichiarazione nell’atto in cui è stato denunciato il trasferimento di residenza.

Trasferimento di residenza INDICE:

Dall’estero ad un Comune della Regione
Da un Comune della Regione all’estero
Da Comune a Comune ( per cittadini stranieri)

DALL’ESTERO A COMUNE DELLA REGIONE

SOGGETTI INTERESSATI:

I cittadini italiani maggiorenni, iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) di qualsiasi Comune italiano.
I cittadini stranieri maggiorenni, che decidano di stabilire la loro dimora abituale in un Comune italiano.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

Per i Cittadini italiani
Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio;
Codice fiscale;
Cartella della nettezza urbana per dimostrare l’iscrizione della nuova abitazione;
Per i Cittadini stranieri
Passaporto o Carta d’identità valida per l’espatrio;
Permesso di soggiorno
Atto di nascita tradotto in lingua italiana

TERMINI E PROCEDURE DI ACQUISIZIONE:

La domanda deve essere presentata entro novanta giorni dall’arrivo in Italia.

Chi si trasferisce dall’estero al Comune italiano:

1. Deve presentarsi di persona all’Anagrafe(Ufficio cambi di Residenza)del Comune dove intende trasferirsi per firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionano

2. Se il cambio di residenza riguarda l’intero nucleo familiare, la dichiarazione puo’ essere fatta da qualsiasi componente purche’ maggiorenne

3. Se si va ad abitare presso altro nucleo familiare, occorre il consenso dell’intestatario dello stato di famiglia di quel nucleo (ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia).

Con l’introduzione della Legge Bassanini l’intestatario potrà presentarsi a firmare l’assenso anche in un momento successivo alla richiesta di cambio di residenza presentata dall’interessato.

ATTENZIONE:

La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la seguente procedura:

1. Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo, disponibile presso le Circoscrizioni comunali, dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e l’eventuale numero di targa.

2. Se il cambio di residenza riguarda l’intero nucleo familiare, i moduli devono essere intestati singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di circolazione.
Potranno pero’ essere tutti consegnati alla Circoscrizione da chi fa la dichiarazione di cambio di residenza.
I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno famiglia.
Se non esistono vincoli di parentela, si puo’ richiedere di essere iscritti in un famiglia autonomo.

TEMPI DI RILASCIO

Cittadini italiani

In due mesi se si è iscritti all’A.I.R.E. del Comune. di Roma.
Cinque o sei mesi se si è iscritti all’A.I.R.E. di qualsiasi altro Comune.
La registrazione del cambio di residenza, è subordinata all’accertamento dei vigili urbani del Comune e all’eventuale cancellazione dall’A.I.R.E. del Comune di provenienza.

Cittadini stranieri

Rilascio immediato di ricevuta ai fini della posizione di assistenza sanitaria. Circa un mese per la definizione della pratica con il Comune di emigrazione. Il provvedimento definitivo sarà subordinato all’esito favorevole del controllo da parte degli agenti di polizia locale, effettuato sia nel Comune di nuova iscrizione che in quello di vecchia iscrizione.

Normativa di riferimento

Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954
Legge n. 470 del 27 ottobre 1988
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989
D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989
D.P.R. n. 610 del 16 Settembre 1996
Circolare Ministero Interni 10 Gennaio 1997 n. 1/97
Legge 15 Maggio 1997 n. 127 c.d. Legge Bassanini
Legge 27 Dicembre 1997 n. 449

DA UN COMUNE ITALIANO ALL’ESTERO

Soggetti interessati:

I cittadini italiani maggiorenni che si recano all’estero per un periodo superiore a dodici mesi sono tenuti a avviare la procedura per il “cambio di residenza”.

Documentazione necessaria:

Passaporto o Carta d’identita’ valida per l’espatrio;
Codice fiscale;
Termini e modalità:
I cittadini italiani che si trasferiscono all’estero1 devono presentarsi di persona entro 90 giorni dall’arrivo al Consolato Italiano all’Estero, per firmare una dichiarazione di trasferimento.

Vengono cosi’ iscritti all’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero).

L’iscrizione all’A.I.R.E. consente di ottenere i certificati ed altri documenti e di non perdere i diritti elettorali.
In alternativa alla suddetta procedura è possibile curare gli adempimenti prescritti, almeno 20 giorni prima della partenza, direttamente nel Comune di appartenenza. In tal caso è necessario presentarsi di persona all’ufficio A.I.R.E. del comune di residenza per firmare una dichiarazione di trasferimento di fronte al funzionario dell’ufficio.
Cio’ consente di avviare la propria iscrizione all’A.I.R.E.

Note:

L’iscrizione è comunque subordinata alla conferma dell’avvenuto trasferimento da parte del consolato dello Stato estero nel quale si va ad abitare.

L’iscrizione è altresì subordinata all’accertamento dei vigili urbani del Comune.

Se si intende lasciare definitivamente l’abitazione. ITALIANA, per evitare pagamenti non dovuti, occorre cancellare la propria iscrizione a ruolo della tassa della nettezza urbana presso la Circoscrizione di appartenenza.

Tempi di rilascio

I tempi dipendono dalla conferma da parte del consolato dell’avvenuto trasferimento.

Normativa di riferimento

Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954
Legge n. 470 del 27 ottobre 1988
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989
D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989

DA COMUNE A COMUNE (PER CITTADINI STRANIERI)

Soggetti interessati

I cittadini stranieri maggiorenni che decidono di trasferire la loro dimora abituale.

Termini e modalità

Chi si trasferisce:
Deve presentarsi di persona all’Anagrafe(Ufficio cambi di Residenza) del Comune dove intende trasferirsi per firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario.

Se il cambio di residenza riguarda l’intero nucleo familiare, la dichiarazione può essere fatta da qualsiasi componente purché maggiorenne.

Se si va ad abitare presso altro nucleo familiare, occorre il consenso dell’intestatario dello stato di famiglia dì quel nucleo (ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia).

Con l’introduzione della Legge Bassanini l’intestatario potrà presentarsi. a firmare l’assenso anche in un momento successivo alla richiesta di cambio di residenza presentata dall’interessato.

In tutti i casi:

Occorre dimostrare di essere in regola con l’iscrizione della tassa della nettezza urbana della abitazione dove ci si trasferisce.

ATTENZIONE:

La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la seguente procedura

Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo disponibile presso le Circoscrizioni comunali, dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e l’eventuale numero di targa.

Se il cambio di residenza riguarda l’intero nucleo familiare, i moduli devono essere intestati singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di circolazione.

Potranno pero’ essere tutti consegnati alla Circoscrizione da chi fa la dichiarazione di cambio di residenza.

I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia.
Se non esistono vincoli di parentela, si può richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.

Tempi di rilascio:

In due mesi se si è iscritti all’A.I.R.E. del Comune di Roma.
Cinque o sei mesi se si è iscritti all’A.I.R.E. di qualsiasi altro Comune.
La registrazione del cambio di residenza, è subordinata all’accertamento dei vigili urbani e all’eventuale cancellazione dall’A.I.R.E. del Comune di provenienza.

Documentazione necessaria:

Codice Fiscale
Passaporto
Estratto dell’atto dì nascita tradotto in lingua italiana
Permesso di soggiorno in corso di validita’.

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