Capitale: Canberra

Moneta: dollaro australiano

Forma istituzionale: Stato federale indipendente del Commonwealth

Documenti: E’ richiesto il passaporto in corso di validità. E’ obbligatorio il visto consolare che viene normalmente rilasciato dalla compagnia aerea.

Clima: Trovandosi nell’emisfero australe, le stagioni sono invertite rispetto alle nostre. Da novembre a marzo la grande estate australiana significa caldo ovunque , umido e piovoso nel nord (The Wet), molto caldo nel centro (oltre 40° ad Alice Springs ed Ayers Rok), dove diventano fastidiosissime le mosche. Da aprile ad ottobre clima splendido nel nord (mite e soleggiato); notti gelide e giornate piacevoli nel deserto del Red Centre; fresco nel Sud. Può nevicare a luglio sulle montagne a nord-est di Melbourne.

Fuso orario: Rispetto all’Italia: Perth + 7; Darwin, Alice Springs, Ayers Rock + 8,30; Cairns, Brisbane, Sydney, Melbourne + 9.

Note sanitarie: Non sono richieste vaccinazioni.

Lingua: Inglese

Telefonia: 0061

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Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione contro le doppie imposizioni firmata a Canberra il 14 dicembre 1982, è stata ratificata con legge n. 292 del 27 maggio 1985, ed è entrata in vigore dal 5 novembre 1985. L’accordo per lo scambio di informazioni è stato firmato a Canberra il 4 dicembre 1986. L’accordo per effettuare verifiche fiscali simultanee è stato invece firmato a Roma il 6 giugno 2002.

Imposta sul reddito delle persone fisiche
La particolarità del sistema di governo australiano comporta la coesistenza di regimi di tassazione federale affiancati a normative locali applicate dai singoli Stati. In particolare il governo federale gestisce le seguenti imposte:imposte sui redditi; tassazione indiretta su vendite di beni e prestazioni di servizi; dazi all’importazione; imposte di fabbricazione. I singoli Stati hanno invece autorità impositiva relativamente a: imposta sulle retribuzioni; tassazione sui terreni e immobili; imposta di bollo; altre imposte indirette. In generale è residente un soggetto che soggiorni nel Paese ovvero colui che: abbia nel Paese il proprio domicilio e non mantenga all’estero la propria dimora principale; soggiorni in Australia in modo continuo o alternato per più della metà del periodo d’imposta, a meno che la sua dimora principale non permanga all’estero ovvero sia evidente l’intenzione di non rimanere in Australia. In tal senso valgono principi di common law basati sul comportamento concludente dell’individuo, come ad esempio il fatto che non svolga alcuna attività lavorativa o non abbia acquistato un’abitazione). In ogni caso, i soggetti che intendono soggiornare per meno di 6 mesi non sono considerati fiscalmente residenti, mentre l’intenzione espressa a trattenersi per un periodo superiore ai due anni origina la fattispecie di residenza fiscale fin dall’inizio.

Modalità impositive
In Australia vengono tassati i redditi prodotti su base mondiale da un soggetto ivi fiscalmente residente in base al worldwide income principle. Al contrario, un soggetto non residente, viene tassato sui soli redditi prodotti in Australia. Il reddito imponibile viene determinato detraendo dall’ammontare lordo le diverse deduzioni concesse per legge. L’ammontare lordo viene calcolato come sommatoria delle diverse categorie reddituali indicate nella normativa fiscale federale, quindi: redditi da lavoro; redditi d’impresa; capital gain; dividendi; rendite e canoni; interessi. Le deduzioni competono in generale in merito alle spese sostenute nel conseguimento di reddito imponibile e vanno ad aggiungersi alle detrazioni concesse ex lege. I soggetti residenti sono assoggettati a tassazione su tutti i redditi percepiti di fonte interna ed estera secondo aliquote progressive in base a scaglioni di reddito (aliquote che oscillano dallo 0 per cento per redditi fino a 6 mila dollari australiani al 47 per cento ore redditi superiori a 62 mila dollari australiani), mentre i non residenti saranno assoggettati ad una ritenuta d’imposta a titolo definitivo in misura del 30 per cento, salvo le minori aliquote convenzionali.

I redditi da lavoro
Sono inclusi nella categoria, oltre alle somme corrisposte direttamente per lo svolgimento dell’attività lavorativa, quanto percepito al termine del periodo lavorativo dal datore e/o da fondi pensionistici, così come i compensi percepiti da membri degli organi amministrativi delle società. I fringe benefit invece sono tassati in capo al datore di lavoro e non vengono quindi considerati nell’imponibile del lavoratore. I redditi da lavoro sono imponibili in base al criterio di cassa. In particolare, la quasi totalità dei lavoratori dipendenti sono soggetti ad uno specifico regime fiscale denominato “PAYG” (Pay-As-You-Go), secondo cui il datore versa per conto del lavoratore gli acconti d’imposta sul reddito calcolati sulla base di coefficienti indicati dall’Amministrazione finanziaria australiana.

Redditi d’impresa e professionali
La normativa fiscale australiana considera tali oltre agli introiti percepiti nel corso dell’attività di impresa, anche i compensi ottenuti nello svolgimento di libere professioni, cosi come i compensi percepiti da artisti e sportivi, laddove non inquadrati in un rapporto di lavoro subordinato. Costi e spese sono considerati deducibili se sostenuti direttamente nella produzione di reddito imponibile. A tal proposito, si fa rilevare che le imposte locali e sui terreni sono considerate in genere deducibili se gli immobili relativi sono strumentali all’attività d’impresa o comunque correlati a redditi imponibili della medesima natura. Inoltre, é deducibile l’ammortamento corrispondente alla “perdita di valore” di un immobilizzazione materiale, escludendo i seguenti beni: terreni; beni merce oggetto di rivendita; beni immateriali non specificatamente elencati; alcune attrezzature utilizzate in attività di ricerca e sviluppo.

Redditi da capital gain
In Australia vige un sistema di imputazione che evita la doppia imposizione sui redditi societari concedendo in capo all’azionista persona fisica percettore di dividendi un credito d’imposta su quanto pagato dalla società quale corporate tax. Il credito è a valere sul debito d’imposta complessivo a carico del percettore, e se eccedente il suo debito tributario, la differenza verrà rimborsata alla società annullando del tutto la doppia imposizione che altrimenti ne deriverebbe. Il sistema in questione vige dal primo luglio 2002 ed è applicabile agli utili distribuiti da società di capitali, limited partnership e Unit Trust.

Redditi da dividendi
Sui dividendi pagati da una società residente non è prevista l’applicazione di ritenute alla fonte nel caso questi ultimi siano relativi a redditi assoggettati ad ordinaria corporate tax alla fonte. In caso contrario, invece, è prevista l’applicazione di una ritenuta ordinaria del 30 per cento.

Redditi da rendite, canoni e interessi
Tali redditi subiscono una ritenuta alla fonte nella misura del 10 per cento. Tuttavia sono previste alcune fattispecie esenti. I redditi maturati da ogni soggetto residente nel corso del periodo d’imposta vengono dichiarati dallo stesso contribuente. La liquidazione di quanto dovuto avviene attraverso il pagamento di acconti calcolati sulla base della precedente dichiarazione, utilizzando il sistema PAYG (“Pay as You Go”). Questo sistema è valido sia per coloro che come unici redditi abbiano quelli di lavoro dipendente (in tal caso i versamenti sono fatti mensilmente dal datore), che per coloro che svolgano attività d’impresa (individualmente o tramite soggetti fiscalmente trasparenti) o di lavoro autonomo. In quest’ultimo caso gli acconti (come per le società di capitali) sono dovuti su base trimestrale parametrandoli al reddito dell’esercizio precedente. In ogni caso, qualora il contribuente ritenga di conseguire nell’anno di imposta successivo redditi al di sotto degli 8mila dollari australiani, potrà chiedere l’esenzione dal sistema e un’unica liquidazione annua.

L’imposta sul reddito delle società
Sono tassati in Australia i redditi di fonte mondiale prodotti da società ivi residenti. Le società non residenti invece sono assoggettate ad imposizione solo sui redditi prodotti sul territorio tramite stabile organizzazione. In linea generale una società è residente se costituita in Australia. Tuttavia, sono considerate residenti fiscalmente in Australia anche le società, che sebbene costituite all’estero, svolgano in Australia la propria attività d’impresa. In tal senso essenziale risulta il luogo in cui vengono assunte le decisioni prese dagli amministratori. Inoltre, la normativa fiscale australiana include nel novero dei soggetti residenti le società estere che agiscono in Australia e la cui maggioranza di capitale sia detenuta da soggetti ivi residenti. Il reddito imponibile di una società viene determinato utilizzando gli stessi principi visti per i redditi d’impresa prodotti da persone fisiche. Tuttavia, a differenza delle persone fisiche, assoggettate ad un sistema ad aliquote progressive strutturato su scaglioni reddituali, le società subiscono un’aliquota flat in misura del 30 per cento. Le perdite ottenute dal periodo d’imposta successivo al primo luglio 1990 sono riportabili illimitatamente. Quest’ultima possibilità soggiace però ad una particolare regola antiabuso (losses tests) che neutralizza la possibilità di riporto nel caso in cui vi sia stato un significante mutamento della compagine sociale, e nell’ambito di tale cambiamento, non sia mantenuta l’attività sociale svolta precedentemente.

I dividendi e la corporate tax
Inoltre, con particolare riferimento ai dividendi, si fa rilevare che i dividendi pagati tra società residenti sono tassati in capo al percipiente, che risulta poi titolare di un credito d’imposta pari all’ammontare di corporate tax pagata a monte, rendendo di fatto esente l’imposizione sul dividendo in ambito intercompany. Infine, una società non residente è assoggettata a corporate tax, nella sua misura ordinaria, per i redditi d’impresa prodotti in Australia tramite una propria stabile organizzazione. Il sistema australiano non prevede quindi una branch profit tax separata. I profitti rimessi dalla stabile organizzazione alla propria casa madre non sono soggetti alle ordinarie ritenute sui dividendi. Nel caso in cui le società non residenti operino, a prescindere da una loro presenza, tramite subsidiary o branch, (“buy and sell operation”), la normativa fiscale australiana prevede singole imposizioni sulla base dell’asset oggetto di transazione.

La Good and service tax (Gst)
La “Good and service tax” è stata introdotta nel primo luglio del 2000 ed ha sostituito le varie imposte statali indirette. La gst è definibile come un’imposta che va a colpire le cessioni di beni mobili e immobili, le prestazioni di servizi e le cessioni nelle più diverse forme di beni materiali e immateriali. L’aliquota standard è del 10 per cento anche se sono previste particolari esenzioni nei seguenti casi: la cessione di un’azienda avviata nel caso siano soddisfatte determinate condizioni; le esportazioni; la fornitura di determinati beni alimentari e di carattere medico-sanitario; servizi di educazione e di assistenza sanitaria. Il fornitore beneficerà di un credito d’imposta in merito alla Gst pagata sui beni e servizi utilizzati nella produzione o vendita di beni e servizi esenti. In merito alle operazioni ordinarie, similmente ad ogni sistema di tassazione sul valore aggiunto, il fornitore vedrà nascere un’obbligazione tributaria per la Gst relativa alle vendite compiute, con un corrispettivo diritto di rivalsa sull’imposta pagata sugli acquisti. Sono soggetti passivi gli imprenditori individuali, le società che esercitano attività d’impresa e i soggetti che svolgono un’attività professionale. L’ordinamento non prevede alcuna disposizione riguardante lo svolgimento delle formalità Gst a livello di gruppo. L’obbligo di registrazione ai fini Gst scatta quando viene superato il limite dei 50mila dollari australiani di ricavi annui. La base di calcolo è data dall’ammontare pagato per il bene o il servizio, mentre per le importazioni farà fede l’imponibile soggetto all’imposta doganale (comprensivo della stessa imposta).

di Rosanna Acierno

Fonti informative:
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale

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