San Marino

Capitale: Città di San Marino

Lingua ufficiale: italiano

Moneta: euro

Forma istituzionale: repubblica parlamentare

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Trattati stipulati con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002 ma non ancora ratificata.

L’imposta generale sui redditi
Si applica alle persone fisiche residenti e non residenti (per questi ultimi, limitatamente ai soli redditi prodotti nello Stato) e alle società o enti assimilati. Le società di persone non sono soggetti passivi di imposta in quanto i redditi sono imputati ai soci per trasparenza, indipendentemente dall’effettiva percezione. I coniugi non separati possono optare per il regime di tassazione del nucleo familiare con l’effetto che entrambi i coniugi saranno tassati sulla metà del reddito familiare al netto delle deduzioni per oneri. Per la legislazione italiana, la Repubblica di San Marino è considerato uno Stato a fiscalità privilegiata per le persone fisiche (decreto ministeriale del 4 maggio 1999).

Determinazione della base imponibile e dell’imposta
La base imponibile è formata da tutti i redditi del soggetto passivo (reddito complessivo) al netto delle passività e degli oneri deducibili previsti. Devono essere ricompresi i redditi dei figli diversi da quelli di lavoro e i redditi di altri soggetti di cui il contribuente abbia la disponibilità senza obbligo della resa dei conti. Al reddito così determinato, per le persone fisiche si applica l’aliquota progressiva per scaglioni mentre per i redditi d’impresa si applica l’aliquota proporzionale del 19 per cento. Quando una persona fisica ritrae anche redditi d’impresa soggetti ad aliquota proporzionale, l’individuazione dell’aliquota progressiva per gli altri redditi deve tenere conto anche dei redditi d’impresa.

Categorie reddituali
I redditi sono classificati in sette categorie:

Redditi di capitale. Sono considerati tali i redditi derivati da capitali dati a mutuo, gli interessi esclusi quelli compensativi, le rendite e i dividendi. L’imputazione alla base imponibile avviene per cassa. I finanziamenti dei soci alle società cui partecipano sono comunque produttivi di interessi al tasso legale.

Redditi di terreni. Derivano dal possesso di terreni atti alla produzione agricola e sono costituiti dal reddito dominicale ed agrario. Concorrono a formare il reddito complessivo su base catastale.

Redditi di fabbricati. Quando l’immobile destinato a civile abitazione viene locato, il reddito si assume nella misura del 60 per cento mentre la parte rimanente si intende compensata a titolo di spese. Il reddito dei fabbricati destinati all’esercizio di attività economiche è dato dal canone di affitto percepito dal locatore diminuito del 40 per cento. Ove non previsto diversamente, il reddito dei fabbricati di qualsiasi natura concorre alla formazione del reddito in base alle risultanze catastali.

Redditi di lavoro dipendente. Sono costituiti da tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel corso dell’anno solare in denaro o in natura per la prestazione di attività lavorativa alle dipendenze o sotto la direzione di altri, anche in forma di partecipazione ad utili o di sussidi o liberalità.

Redditi di lavoro autonomo. Sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nell’anno solare dall’artista o dal professionista e le spese inerenti a tale esercizio purché documentate ed effettivamente sostenute nello stesso anno.

Redditi di impresa. Sono quelli derivanti dall’esercizio di attività commerciali, produttive di beni o servizi, intermediarie, di trasporto, bancarie, assicurative e di ogni altra attività ausiliaria alle precedenti. Sono costituiti dagli utili netti realizzati nel periodo di imposta risultanti dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi relativi alla produzione del reddito e l’ammontare dei costi inerenti sostenuti nell’esercizio di impresa, rettificata da variazioni previste dalla legislazione tributaria. Concorrono a formare il reddito di impresa la differenza tra il valore normale di mercato dei beni o servizi e i corrispettivi delle transazioni aventi per oggetto i medesimi beni o servizi con società non residenti né aventi in San Marino l’oggetto principale della propria attività.

Redditi diversi. Sono tali gli altri redditi comunque conseguiti non ricompresi nelle precedenti categorie e le plusvalenze non rientranti nel reddito di impresa con intenti speculativi.

Il regime fiscale dei trust
La legge n. 38 del 2005 prevede il regime fiscale dei trust regolati dalla legge della Repubblica di San Marino e amministrati dai trustee autorizzati. Si applica ai trust fiscalmente residenti e non esercenti professionalmente attività d’impresa, arti o professioni. Il trust è soggetto passivo dell’imposta sui redditi dei trust. Gli obblighi di dichiarazione, liquidazione e versamento gravano sul trustee che è solidalmente responsabile dell’obbligazione tributaria del trust. Il reddito imponibile del trust è determinato applicando il coefficiente di redditività del 10 per cento dell’ammontare complessivo dei proventi dei beni in dote, realizzati e percepiti in ciascun periodo di imposta, ivi compresi i proventi derivanti dagli immobili situati nel territorio di San Marino. Il coefficiente di redditività è ridotto alla metà quando i proventi sono costituiti da utili, dividendi o quote di partecipazione agli utili distribuiti da società o enti fiscalmente residenti o comunque da soggetti localizzati in Stati con un regime fiscale privilegiato. Le imposte assolte all’estero a titolo definitivo dal trustee per conto di beni del trust danno diritto al credito di imposta. Sui proventi del trust attribuiti a beneficiari fiscalmente non residenti, il trustee opera una ritenuta a titolo di imposta del 15 per cento. Entro due mesi dalla fine di ciascun periodo di imposta il trustee è tenuto a comunicare all’Amministrazione finanziaria di San Marino le generalità dei beneficiari, comprensive dei dati anagrafici, della cittadinanza e della residenza.

Dichiarazione e accertamento
La dichiarazione deve essere presentata entro cinque mesi dalla chiusura del periodo di imposta cui deve seguire il pagamento della relativa imposta. L’atto di accertamento d’ufficio o in rettifica deve essere emanato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero entro il terzo anno successivo se la dichiarazione è stato omessa o è nulla.

Il regime Iva delle cessioni
L’operatore può adottare la procedura con indicazione dell’Iva in fattura oppure la procedura senza indicazione dell’Iva. Vediamo di analizzare i due casi:
– indicazione dell’Iva in fattura. L’operatore sanmarinese emette una fattura e la presenta all’Ufficio Tributario di San Marino; versa l’imposta relativa e trasmette un esemplare originale della fattura vistata dal predetto ufficio all’acquirente italiano. L’Ufficio di San Marino trasmette i documenti all’Agenzia delle entrate, Ufficio di Pesaro che liquida l’imposta. L’acquirente italiano annota la fattura ricevuta nel registro degli acquisti operando la detrazione dell’imposta.
– mancata indicazione dell’Iva in fattura. Il cedente sanmarinese emette la fattura facendola vistare dall’Ufficio di San Marino e quindi la invia al cliente italiano. L’acquirente italiano integra la fattura determinandone l’imposta dovuta ed esegue la doppia annotazione (nei registri Iva vendite e acquisti).

L’Iva sulle vendite e sui noleggi di automobili
In forza del Regolamento n. 1 dell’ 8 febbraio 2007, dal 15 febbraio 2007 sono entrate in vigore nuove norme allo scopo di evitare l’evasione dell’imposta da parte degli acquirenti italiani. Gli operatori sanmarinesi possono vendere automobili in Italia soltanto mediante emissione di una fattura comprensiva di Iva. L’unica eccezione è rappresentata dalle vendite alle persone giuridiche sempre che queste vendite non superino il limite di 150mila euro ovvero il 15 per cento del fatturato imponibile dell’anno precedente. Sono inoltre vietati ai non residenti i noleggi fino a 36 mesi e la cessione dei contratti di noleggio aventi qualunque durata.

Scambi tra San Marino e Paesi diversi dall’Italia
Se le merci sanmarinesi sono destinate a Paesi Ue, l’Ufficio tributario di San Marino emette un documento doganale che deve essere fatto vidimare presso la dogana di Rimini o Ravenna. La merce prosegue fino alla dogana del Paese di destinazione. Se le merci sono invece destinate a Paesi extra Ue, l’Ufficio di San Marino deve emettere una bolletta che accompagna le merci ad una qualsiasi dogana italiana di uscita che ne curerà l’appuramento.

Importazioni
I beni provenienti da Paesi extra Ue con destinazione San Marino sono soggetti al pagamento dell’Iva in dogana che sarà rimborsata all’operatore sanmarinese soltanto dopo che i beni sono stati trasferiti nel suo territorio.

Imposta sulle importazioni
La disciplina fondamentale è contenuta nella legge n. 40 del 22 dicembre 1972 e prevede un’imposizione sull’ammontare complessivo dovuti al cedente o al prestatore di servizio. E’ riconosciuta quale misura equivalente all’Iva italiana. È considerata importazione l’introduzione di beni o di servizi nel territorio della Repubblica di San Marino. L’imposta è dovuta dai soggetti importatori ma sono solidalmente obbligati i committenti dell’importazione e coloro che la effettuano materialmente. È previsto il rimborso dell’imposta quando i beni, anche dopo la loro trasformazione, vengono esportati. In questo senso è anche definita imposta monofase in quanto la neutralità si verifica soltanto quando i beni vengono riesportati. Rappresenta un costo per l’operatore sanmarinese che commercializza i beni sul mercato interno.

La tassa ambientale
Introdotta dalla legge n. 147 del 2003, colpisce lo sfruttamento delle risorse idriche. L’importo della tassa è commisurato alla potenzialità inquinante e allo sfruttamento della risorsa idrica. La tassa a carico degli utenti civili residenziali è applicata in relazione ai volumi di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Per alcune attività, come ad esempio l’attività di produzione della carta e l’attività industriale alimentare, è previsto l’obbligo di installazione di un misuratore di portata allo scarico con campionatore automatico per la successiva effettuazione della misurazione del grado di inquinamento. A partire dal 1° febbraio 2007, per usi domestici la tassa ambientale viene fissata in 0.4410 €/m3.

I fondi comuni di investimento e le società di gestione
La legge n. 4 del 15 gennaio 2007 ha in sintesi stabilito che: i fondi comuni di investimento di diritto sanmarinese non sono soggetti alle imposte sui redditi; ai proventi e alle plusvalenze derivanti da beni immobili situati nel territorio dello Stato detenuti tra le attività patrimoniali dei fondi si applicano le disposizioni in tema di imposta generali sui redditi; i proventi e le plusvalenze derivanti dalla partecipazione ai fondi comuni di investimento comunque percepiti da soggetti diversi dalle società non sono soggette all’imposta sui redditi; i proventi e le plusvalenze percepiti da società non sono soggetti a ritenute alla fonte e concorrono a formare il reddito il reddito d’impresa; le società di gestione sono soggette alle imposte sui redditi con aliquota proporzionale del 12 per cento.

di Luca Conte – Papuzzi

Fonti informative:
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale
– sito ufficiale della Segreteria degli affari interni della Repubblica di San Marino: http://www.interni.segreteria.sm/
– sito ufficiale del Consiglio Grande e Generale della Repubblica di San Marino: http://www.consigliograndeegenerale.sm/new/index.php3
– sito ufficiale della Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio: http://www.finanze.sm/index.php?id=3

 

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