Capitale: La Paz (sede del governo); Sucre (capitale legale, sede del potere giudiziario)
Lingua ufficiale: aymarà, lingue indigene, spagnolo
Moneta: boliviano
Forma istituzionale: repubblica presidenziale
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Il sistema tributario
Non esiste un accordo tra Italia e Bolivia per quanto attiene le doppie imposizioni. Il ritorno ad un regime democratico avvenuto nella prima metà degli anni ’80 ha rappresentato un momento di svolta e modernizzazione per l’economia del Paese andino. Nel 1985 con il decreto supremo 21060 viene, infatti, inaugurata la nuova politica economica che permetterà una certa stabilizzazione nell’economia precedentemente soggetta a frequenti crisi e periodi di iperinflazione. Anche il sistema tributario viene riformato con la legge n. 843 del 1986 che lo semplifica e lo rende più efficiente. Tale riforma sarà poi ulteriormente modificata con la legge 1606 del 1994 realizzata per adeguarsi al processo di cambiamento dell’economia e all’approvazione di importanti normative come la ley de partecipaciòn popular dell’aprile dello stesso anno. A causa della maggiore facilità di riscossione il sistema fiscale boliviano, come quello di molti altri Paesi in via di sviluppo, è principalmente basato sulle imposte indirette che rappresentano la maggior parte del gettito.
Le principali imposte
Imposta sul valore aggiunto (Iva)
L’imposta sul valore aggiunto grava su tutte le attività di vendita abituale di beni mobili, contratti di opera, prestazioni di servizio, affitto di beni mobili ed immobili, locazioni finanziarie di beni mobili e importazioni definitive. Non sono invece soggetti a imposta la vendita di beni immobili, le esportazioni, gli interessi generati da operazioni finanziarie e la maggior parte delle transazioni sul mercato finanziario. Ugualmente non sono soggette a tassazione le vendite e i trasferimenti dovuti a operazioni di riorganizzazione aziendale e gli apporti di capitale. La base imponibile su cui viene calcolata l’imposta è il prezzo netto di vendita cui viene applicata un’aliquota del 13 per cento. La legge prevede, però, che l’Iva formi parte integrante del prezzo di vendita e si fatturi congiuntamente, ossia non si espone in maniera separata. In pratica l’imposta viene scorporata direttamente dal prezzo di vendita applicando l’aliquota nominale del 13 per cento, l’aliquota effettiva rispetto ai ricavi del venditore sarà quindi pari al 14,94 per cento. Nel caso di beni importati il prezzo netto cui applicare l’imposta sarà dato dal valore di importazione Cif più i dazi doganali. Esiste, inoltre, un’aliquota differenziata al 10 per cento per i beni del settore petrolifero. L’imposta dovuta, calcolata come differenza tra debito e credito fiscale, va liquidata mensilmente entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento. Nel caso di credito a favore del contribuente questo potrà essere riportato ai periodi successivi in modo da compensare eventuali debiti.
Regime complementare all’Iva (Rciva)
Si tratta di un’ imposta sulle persone fisiche e sulle successioni indivise che grava i redditi provenienti da lavoro o investimenti in capitale con un’aliquota del 13 per cento (l’aliquota è legata a quella dell’Iva). Sono esenti dall’imposta i contributi previdenziali e tutti gli altri contributi obbligatori, la distribuzione di azioni o quote del capitale proveniente dal reinvestimento degli utili effettuati dalle imprese in favore dei propri azionisti o soci, le pensioni, i sussidi familiari, di infermità, di natalità e, in generale, qualsiasi prestazione ricevuta in conformità al codice di sicurezza sociale. Per i lavoratori dipendenti è previsto un minimo non imponibile pari a due volte il salario minimo nazionale. Sono inoltre esentate le attività svolte dallo Stato e dalle organizzazioni senza scopo di lucro. Nel caso di lavoro dipendente i datori di lavoro fungeranno da sostituti di imposta e mensilmente dovranno presentare una dichiarazione ed effettuare i pagamenti. Per le persone fisiche indipendenti la dichiarazione e il relativo pagamento dovrà essere effettuato trimestralmente mentre per le società esso dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla fine del periodo di imposta.
Imposta sull’utile delle imprese (Iu)
L’imposta si calcola sul reddito delle imprese generato nel corso dell’anno fiscale. La base imponibile è data dalla differenza tra i ricavi netti e i costi sostenuti per il loro ottenimento. Per le professioni liberali si presume, senza ammissione di prova contraria, un utile netto pari al 50 per cento dei ricavi percepiti. Sono esenti da tassazione i dividendi o la distribuzione di utili di società di persone e imprese. Le perdite subìte in un anno possono essere dedotte dagli utili degli anni immediatamente successivi attualizzandole per la variazione del cambio ufficiale del dollaro statunitense con il boliviano nel periodo tra la data di chiusura del periodo in cui è stata generata la perdita e la data di chiusura del periodo in cui la si compensa. L’aliquota è del 25 per cento cui si aggiunge, per le sole attività estrattive di risorse non rinnovabili, un ulteriore 25 per cento che si applicherà una volta effettuate le deduzioni previste dal decreto supremo 24764/97. Qualora siano pagati redditi di fonte boliviana a beneficiari esteri si presume, senza possibilità di prova contraria, che l’utile netto gravato dall’imposta sia pari al 50 per cento di quanto pagato. Il pagatore verso l’estero dovrà fungere da sostituto di imposta applicando l’aliquota al 25 per cento sull’utile netto presunto.
Imposte sulle transazioni (It)
L’imposta è applicata sui ricavi lordi delle attività commerciali, industriali, professionali, sugli affitti di beni e sulle altre attività realizzate da persone fisiche e giuridiche che comportino trasferimenti di beni mobili, immobili e diritti. Sono esentati da tale pagamento i servizi prestati per enti pubblici, per le rappresentanze diplomatiche estere, le esportazioni, le attività di istituti di insegnamento privati inseriti nei piani di insegnamento ufficiali e il settore editoriale. L’aliquota prevista è del 3 per cento ed è pagata mensilmente. L’imposta sull’utile di impresa liquidata e pagata per periodi annuali sarà considerata come pagamento in conto sull’ammontare dell’It a partire dal primo mese posteriore a quello di pagamento dell’Iu e fino alla sua completa utilizzazione.
Imposta sulla proprietà di beni immobili
Si tratta di un’ imposta sulla proprietà di beni immobili sul territorio boliviano. Da tale imposta sono esentate le proprietà del governo centrale, delle Prefetture, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche, delle fondazioni, dei centri educativi, delle organizzazioni non governative e delle rappresentanze diplomatiche e consolari accreditate nel Paese. La base imponibile è il valore fiscale determinato in ogni Comune sulla base delle risultanze catastali. L’ammontare da pagare è calcolato sulla base di un sistema di aliquote di tipo progressivo previsto nella legge 1606 del 1994.
Imposta sulla proprietà di veicoli a motore
L’imposta viene applicata sulla proprietà di veicoli a motore di qualsiasi categoria. Sono esentati i veicoli di proprietà degli enti pubblici e quelli utilizzati per motivi di servizio dalle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e dagli organismi internazionali. La base imponibile è data dal valore ex dogana del veicolo. Su tale valore è ammessa un deprezzamento annuale del 20 per cento fino ad un minimo del 16,8 per cento che si manterrà fisso fino all’uscita dalla circolazione del veicolo. Su tale base imponibile viene applicato un sistema di aliquote progressive. Nel caso di mezzi utilizzati per il trasporto pubblico di passeggeri o carichi le aliquote sono ridotte della metà.
Imposta sui consumi specifici (Ice)
È un’ imposta che grava sulla vendita di alcuni prodotti come gli alcolici, i tabacchi, l’energia elettrica a uso domestico e gli autoveicoli. La base imponibile e le aliquote sono differenziate a seconda della tipo di prodotto. Gli alcolici sono infatti tassati per unità di misura (litro) sulla base di una tabella contenente le diverse tipologie (vino, birra, chicha di mais ecc). Gli altri prodotti sono invece tassati sulla base del prezzo netto di vendita con aliquote differenziate.
Imposta sulla trasmissione gratuita di beni
Si tratta di una imposta che grava sulle trasmissioni ereditarie e su tutti gli atti giuridici che trasferiscono gratuitamente la proprietà di beni mobili, immobili, azioni, quote di capitale e diritti soggetti a registrazione. L’aliquota applicata sul valore dei beni è: 1 per cento per i beneficiari ascendenti, discendenti ed il coniuge; 10 per cento per fratelli e sorelle e i discendenti; 20 per cento per tutti gli altri beneficiari.
di Luca Campanelli
Fonti informative:
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale