Capitale: Santiago

Lingua ufficiale: spagnolo

Moneta: peso cileno

Forma istituzionale: repubblica presidenziale

 

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Principali trattati stipulati

 

Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti, firmato a Santiago l’8 marzo 1993, ratificato con L. n. 732 del 9 dicembre 1994 (S.O. a G.U. n. 305 del 31 dicembre 1994) e in vigore dall’ 8 febbraio 1995.

Imposta sui redditi
Si fonda su tre principi: a) i soggetti su cui grava sono soltanto le persone fisiche in quanto le imposte pagate dalla società costituiscono un acconto su quanto dovuto da parte dei soggetti proprietari;b) la base imponibile è formata da ogni tipo di reddito in base al principio del reddito globale (principio di attrazione del reddito d’impresa);c) i soci delle società sono soggetti a tassazione soltanto in caso di distribuzione degli utili, mentre la semplice realizzazione sospende la tassazione. I soggetti residenti o domiciliati in Cile sono debitori dell’imposta sui redditi qualunque sia l’origine e ovunque sia localizzata la fonte. Si considerano redditi di fonte cilena quelli ritratti da beni situati nel Paese ovvero prodotti da attività ivi esercitate. Tuttavia, per i primi tre anni dal suo ingresso nello Stato, il soggetto non residente che costituisca la sua residenza o domicilio in Cile sarà tassato solo sui redditi di fonte interna. Le società di capitali e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti sono tassate sul totale delle spese non ammesse in deduzione nella misura del 35 per cento mentre in altri tipi di società i soci devono imputare le spese non deducibili ai fini della formazione della base imponibile.

L’imposta sugli utili delle imprese
Si applica sui redditi da capitale e sugli utili delle imprese che svolgono un’attività commerciale, industriale o mineraria. E’ accertata mediante dichiarazione annuale, da presentare nel mese di aprile relativamente ai redditi conseguiti nell’anno precedente. Per alcune attività come le piccole attività agricole, di trasporto o minerarie è prevista la possibilità di optare per la tassazione su base presuntiva se ricorrono le condizioni stabilite dalla legge. Tale imposta può essere detratta dall’imposta globale complementare o dall’imposta addizionale che grava sui soci in caso di distribuzione di dividendi. A questo scopo deve essere acceso e tenuto un conto intestato al Fondo degli utili tassabili Fondo de Utilidades Tributables (Fut) per tenere memoria degli utili distribuiti e dei corrispondenti crediti di imposta oltre a documentare dati ulteriori.

Base imponibile e aliquota
L’aliquota è del 17 per cento e si applica su una base determinata dalla differenza tra i ricavi totali e le spese funzionali alla produzione dei primi. Le perdite possono essere portate a nuovo in esercizi precedenti o successivi senza limiti di tempo. I dividendi distribuiti non sono tassabili in capo alla società percipiente ai fini dell’imposta di prima categoria. Tuttavia, se i dividendi di società straniere sono tassati in misura inferiore rispetto a quella cilena, la differenza è tassabile.

L’imposta speciale sull’attività mineraria
Grava sui redditi derivanti dall’attività estrattiva mineraria di metalli. Se le vendite di materia prima superano le 50mila tonnellate di rame è dovuta l’imposta nella misura del 5 per cento, mentre se le vendite sono comprese tra 12mila e 50mila tonnellate l’imposta progressiva varia dallo 0,5 al 4,5 per cento. Il valore della tonnellata metrica di rame si determina tenendo presente il valore medio registrato dalla Borsa Metalli di Londra. Il reddito dell’impresa mineraria si determina tenendo conto delle disposizioni di legge che prevedono per la base imponibile dell’imposta di prima categoria determinate rettifiche.

Regime semplificato
Ai piccoli artigiani minerari, ai piccoli commerciali che esercitano l’attività sulla pubblica via, ai venditori di giornali e periodici e ai pescatori si applica un’imposta unica sui ricavi conseguiti.

L’imposta sulle persone fisiche
Si applica sui redditi da lavoro e da capitale delle persone fisiche residenti o domiciliate in Cile. L’imposta di seconda categoria è un’imposta sui redditi derivanti da lavoro dipendente mentre l’imposta globale complementare grava su tutti i redditi conseguiti dal soggetto. Le imposte di seconda categoria e quelle pagate sui dividendi percepiti sono deducibili dall’imposta globale complementare. Entrambe le imposte hanno la stessa aliquota e i lavoratori dipendenti e autonomi sono tassati nella medesima misura.

L’imposta unica di seconda categoria
Grava sui redditi di lavoro dipendente come salari, pensioni (eccettuate quelle di fonte estera) e altre remunerazioni accessorie e complementari alle precedenti. La base imponibile è costituita dalla retribuzione globale diminuita dei pagamenti per contributi sociali. L’imposta viene versata e trattenuta mensilmente dal datore di lavoro. Nel caso in cui un lavoratore percepisca redditi da più datori di lavoro, per rispettare la progressività dell’imposizione, deve sommarli, applicare l’aliquota corrispondente e riliquidare l’imposta in sede di dichiarazione annuale. Se invece un lavoratore percepisce redditi da un solo datore di lavoro che costituiscono la totalità di quelli conseguiti annualmente, è esentato dalla presentazione della dichiarazione. Coloro che percepiscono redditi derivanti dall’esercizio di lavoro autonomo non sono soggetti all’imposta di seconda categoria ma solo a quella globale complementare o addizionale. Sono tuttavia soggetti alla ritenuta d’acconto del 10 per cento sui redditi percepiti.

L’imposta personale sul reddito complessivo
Si applica sul totale dei redditi di prima e seconda categoria ritratti dalle persone fisiche residenti o domiciliate in Cile. Le aliquote e gli scaglioni sono quelli previsti per l’imposta di seconda categoria ma sono applicate su una base imponibile annuale. Per determinare l’imposta complementare globale dovuta, i percipienti di dividendi devono includere la relativa imposta di prima categoria pagata, quindi applicare le aliquote e gli scaglioni previsti per l’imposta globale. E’ tuttavia riconosciuto un credito di imposta pari all’imposta di prima categoria.

L’imposta sui non residenti
Si applica ai redditi di fonte cilena conseguiti da persone fisiche o giuridiche non residenti e domiciliate in Cile quando i medesimi siano messi a disposizione di soggetti residenti. L’aliquota ordinaria è del 35 per cento. La base imponibile deve includere l’imposta di prima categoria pagata sugli utili tassabili. L’imposta addizionale si applica sulla base lorda così formata ma è scomputabile quanto dovuto a titolo di imposta di prima categoria. L’imposta è normalmente pagata attraverso un meccanismo di ritenute, operate con le seguenti aliquote: dividendi distribuiti da società di capitali: 35 per cento; redditi derivanti dall’alienazione di azioni: 35 per cento; pagamento di diritti d’autore: 15 per cento; interessi in generale: 35 per cento; remunerazioni per servizi prestati all’estero: 35 per cento; pagamenti fatti all’estero a produttori o distributori stranieri: 20 per cento.

I guadagni di capitale
Come regola generale, i guadagni di capitale sono considerati redditi normali e perciò gravati da imposta globale complementare o addizionale ma soltanto in quanto il bene sia stato effettivamente alienato.

L’imposta sul valore aggiunto
Si applica sulle vendite di beni mobili o immobili che si trovano nel territorio dello Stato e sui servizi ivi prestati o utilizzati e le importazioni, a prescindere dal luogo di pagamento o di ricevimento del corrispettivo. L’aliquota ordinaria è del 18 per cento. L’imposta grava il consumatore finale ma si produce in ogni fase della commercializzazione del bene. L’ammontare dell’imposta dovuta è dato dalla differenza tra il debito fiscale, corrispondente alla somma delle imposte addebitate per rivalsa sulle vendite e sulle prestazioni di servizi nell’arco di un mese e il credito fiscale, equivalente alle imposte addebitate ed esposte nelle fatture di acquisto dello stesso periodo. L’imposta sul valore aggiunto è un’imposta interna che tassa le vendite di beni mobili e immobili, di proprietà di un’impresa prodotte interamente dalla stessa o che in parte sono state prodotte da un terzo per la medesima e le prestazioni di servizi che si effettuano o si utilizzano nello Stato. Se dal meccanismo di imputazione al debito del credito fiscale del periodo rimane un residuo, questo si aggiungerà al periodo tributario seguente e così di seguito fino alla sua estinzione, mediante un sistema di compensazione o pagamento in contanti. Ugualmente esiste un meccanismo speciale per recuperare il rimanente credito fiscale accumulato durante sei o più mesi consecutivi, quando questo deriva dall’acquisto di immobilizzazioni. Per gli esportatori esenti la legge concede il diritto di recuperare l’imposta originata dagli acquisti con tale destinazione attraverso il sistema descritto oppure richiedendo la restituzione entro il mese successivo. I contribuenti devono dichiarare e pagare l’imposta dovuta per il mese di calendario considerato entro il giorno 12 del mese successivo.

Imposte su beni particolari

L’imposta sui prodotti di lusso
Si tratta di una sopratassa applicata sul valore dei beni di lusso venduti o importati, riscossa contestualmente all’imposta sul valore aggiunto. L’aliquota è del 15 per cento. Per articoli di lusso si intendono quelli in oro, argento o avorio, i gioielli, le pietre preziose e le pellicce. Gli articoli pirotecnici, come i fuochi artificiali e simili, sono soggetti ad una aliquota del 50 per cento.

La tassa sui veicoli
I veicoli il cui valore supera 18.873 dollari (nel caso di veicoli importati si prende come riferimento il valore doganale), si applica una specifica tassa sulla parte eccedente. Questa tassa era fissata all’85 per cento per il 2003 con la previsione di una riduzione continua annua del 25 per cento. Per l’anno 2007 sarà pari a 0.

L’imposta sulle bibite alcoliche, analcoliche e prodotti similari
Le vendite o le importazioni delle specie sopra indicate, siano esse abituali o no, sono soggette ad una sopratassa. L’aliquota corrispondente si applica alla medesima base imponibile prevista per l’imposta sul valore aggiunto. Nel caso di bevande alcoliche, le aliquota variano, in base al grado alcolico della bevanda, dal 13 al 27 per cento e comprendono bevande come pisco (un liquore locale), whisky, vino e birra. Le bevande analcoliche, cui sono stati aggiunti coloranti, aromi o dolcificanti sono soggette ad una aliquota del 13 per cento. Non sono soggette a questa imposta le vendite effettuate dai commercianti minimi con attività di vendita al minuto.

Imposte specifiche

L’imposta sui tabacchi
La tassazione si differenzia a seconda del prodotto. I sigari sono soggetti all’aliquota del 51 per cento, le sigarette al 50,4 per cento e il tabacco lavorato al 47,9 per cento. Tale imposta si applica sul prezzo al consumatore finale.

L’imposta sui combustibili
La legge prevede una tassazione sulla prima vendita o importazione di carburante per autotrazione a carico del produttore o dell’importatore della medesima. La base imponibile è formata dalla quantità di combustibile espressa in metri cubi. L’imposta è di 1,5 unità tributarie per metro cubo per il gasolio e di 6 unità tributarie al metro cubo per la benzina.

Altre imposte

L’imposta di bollo
L’imposta di bollo si appica ai documenti o agli atti che contengono un’operazione di credito di denaro, per esempio lettere di cambio o pagherò. La base imponibile è costituita dal capitale indicato nell’atto. L’aliquota è variabile, dipendendo dal periodo compreso tra l’emissione del documento e il termine di scadenza del medesimo (0,134 per cento del valore del documento per ogni mese o frazione, fino ad un massimo di 1,608 per cento). Gli assegni e i protesti di pagherò cambiari sono soggetti a una imposta fissa di bollo.

L’imposta sulle successioni e donazioni
E’ applicata sul valore netto del trasferimento di proprietà mortis causa o di trasferimento per donazione in vita del donante. La misura dell’imposta dipende dalla quantità o dal valore dei beni, dal fine o proposito del trasferimento e dal grado di parentela con il beneficiario. L’imposta deve essere pagata entro due anni dalla data in cui il trasferimento ha effetto.

di Luca Conte-Papuzzi e Lidia Carofio

Fonti informative
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale
– sito ufficiale dell’Amministrazione fiscale cilena
– portale dell’investitore straniero, gennaio 2006
– centro Interamericano de Administraciones Tributarias, Reseñas de los Sistemas Tributarios, maggio 2006
– sito ufficiale dell’Istituto nazionale per il Commercio Estero

 

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