Capitale: Beijing (Pechino)

Forma di governo: repubblica popolare

Documenti: I cittadini italiani che entrano in Cina (tranne coloro che si recano a Hong Kong per un soggiorno di durata inferiore a 90 giorni) devono avere il visto.

Valuta: La moneta ufficiale è il Renminbi (Yuan).

Clima: La primavera (marzo-aprile) e l’autunno (settembre-ottobre) sono i periodi migliori per visitare la Cina. In queste stagioni le temperature sono comprese tra i 20°C e i 30°C, ma di notte può fare piuttosto freddo e il tempo talvolta è uggioso. I principali periodi festivi, in particolare il Capodanno Cinese, vanno evitati perché risulta difficile sia spostarsi per il paese sia trovare soluzioni per il pernottamento.

Fuso orario: Otto ore avanti rispetto al meridiano di Greenwich.

Note sanitarie: Vaccinazione contro la febbre gialla se si proviene da paesi infetti. Rischio malarico esistente in tutto il paese al di sotto dei 1500 metri con esclusione delle zone di maggior interesse turistico.

Lingua: Cinese Mandarino.

Shopping: Praticamente ovunque (alberghi, templi, strade, musei ecc.) si trovano venditori con mercanzie. Comunque non mancano moderni Centri dove è possibile acquistare praticamente di tutto, anche batterie, pellicole fotografiche, materiale elettronico ecc), ma le merci più apprezzate dai turisti sono seta, kashmere, porcellana, tappeti, giada, cloisonné, lacche, sculture di legno ecc. Normalmente si accettano anche carte di credito.

Voltaggio: 110/220 V

Telefonia: Prefisso teleselettivo per la Cina: 0086. Prefisso selettivo per Hong Kong: 00852. Prefisso selettivo per l’Italia: 0039.

 

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Principali trattati sottoscritti con l’Italia
– Legge n. 376 del 31 ottobre 1989. Ratifica ed esecuzione dell’accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo, firmato a Pechino il 31 ottobre 1986 (S.O. alla Gazz. Uff. n. 274 del 23 novembre 1989) ed entrata in vigore il 13 dicembre 1990);
– accordo in materia di promozione e reciproca protezione degli investimenti. L’accordo, firmato a Roma nel gennaio 1985, è stato ratificato il 3 marzo 1987 ed è entrato in vigore il 26 marzo 1987. I principali aspetti contemplati dall’accordo riguardano il riconoscimento del trattamento della nazione più favorita e il riconoscimento dell’indennizzo in caso di esproprio o nazionalizzazione;
– accordo di cooperazione tra l’Italia e la Cina. L’accordo, entrato in vigore il 19 maggio 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1994), prevede forniture di beni, costituzione di società miste, cessione di brevetti, licenze, know how e tecnologie, scambi di personale e di visite.

Imposte dirette sulle persone fisiche
Sono soggette all’imposta sul reddito individuale tutte le persone fisiche residenti in Cina e i cittadini stranieri che risiedono in Cina per più di 90 giorni (183 per i cittadini italiani e di un’altra trentina di paesi). Per i cittadini stranieri viene tassato soltanto reddito prodotto in Cina, mentre il reddito dei cittadini cinesi è tassato indipendentemente dal luogo in cui è prodotto. L’aliquota applicata è un’ aliquota progressiva compresa tra il 5 per cento per i redditi non superiori ai 500 yuan mensili ed il 45 per cento per i redditi superiori ai 100 mila yuan mensili.

Trattamento fiscale per altre categorie
Il personale straniero è soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito individuale con le stesse aliquote previste per i cittadini cinesi. Sono previste varie deduzioni d’imposta e un minimo non tassabile di 800 yuan. Tutti coloro che sono assoggettati all’imposta sul reddito individuale devono essere registrati presso l’ufficio delle imposte del luogo in cui risiedono. L’anno fiscale cinese corrisponde a quello solare e le imposte devono essere pagate mensilmente dallo stesso contribuente o dal datore di lavoro mediante ritenuta d’imposta.

Imposte indirette
La normativa fiscale cinese è oggi alquanto complessa, poichè non esiste un testo, un corpo unico o un codice comprendente tutte le norme fiscali ma varie leggi che prevedono diversi tipi di imposte e tasse. In seguito alla riforma del 1994, tutte le imprese sono soggette alla tassazione sul giro di affari (Turnover Tax), suddivisa in: imposta sul valore aggiunto, che grava sul fatturato derivante dalla vendita e importazione di beni o prestazione di servizi con una aliquota del 17 per cento sulla maggior parte dei beni o del 13 per cento su limitate categorie di beni, quali i prodotti agricoli; consumption tax, applicata con aliquote spesso molto elevate sulla produzione ed importazione di alcune categorie di beni, come alcolici, tabacchi e veicoli; business tax, applicata alla fornitura di servizi e alla vendita di proprietà immobiliari con aliquote variabili dal 3 al 20 per cento.

Imposte sui profitti
L’imposta gravante sui profitti societari è ad aliquota unica pari al 33 per cento (30 per cento più l’imposta locale del 3 per cento) e viene calcolata sul reddito netto complessivo ottenuto dalla società, dedotti i costi, le spese di gestione, gli ammortamenti e le perdite pregresse. In base alla legge sull’Income Tax delle Foreign Funded Enterprises (FFE), anche tutte le imprese a capitale straniero sono soggette al pagamento di una tassa sui redditi pari al 33 per cento. Secondo tale legge, sono considerate straniere le imprese con capitale straniero che abbiano costituito delle filiali o svolgano attività nella Repubblica popolare cinese o che, pur non avendo costituito filiali e non svolgendo attività, ottengano dei profitti, interessi su prestiti, rendite o royalties in Cina.

La income tax law
I regolamenti attuativi della Income Tax Law stabiliscono tre formule diverse per il calcolo del reddito di una impresa, sulla base del tipo di attività condotta (produzione, commercio, servizi). Sono poi previste delle agevolazioni per le imprese con investimento straniero localizzate su tutto il territorio cinese ed imprese localizzate nelle zone di sviluppo, per le quali la Income Tax è fissata con una aliquota del 15 per cento e una riduzione del 10 per cento se si tratta di aziende export oriented. Si tratta comunque di agevolazioni in via di progressiva eliminazione, dal momento che il governo intende garantire le stesse condizioni di operatività sul mercato sia alle società a capitale straniero che alle società a capitale interamente cinese

La tassazione del RO
L’Ufficio di Rappresentanza (RO) deve essere registrato presso lo State Tax Bureau ed il Local Tax Bureau. Seppure, a determinate condizioni, il RO possa essere dichiarato non soggetto ad alcuna imposizione fiscale, nella stragrande maggioranza dei casi le autorità cinesi considereranno il RO come un centro generatore di profitti per la casa madre (oltre che un centro di costo), di conseguenza tassabile. Le autorità cinesi prevedono tre sistemi alternativi per determinare l’ammontare di reddito imponibile nella RPC.

1) Actual income
Sono soggetti a questo tipo di trattamento fiscale gli uffici di rappresentanza autorizzati a svolgere attività commerciali dirette, ovvero: Uffici di rappresentanza di società che si occupano di servizi di consulenza di vario tipo (legale, contabile, auditing, fiscale, etc): RO che forniscono servizi per conto della holding cui appartengono; RO di banche (a meno che non forniscano servizi di consulenza nel settore finanziario); RO di società di assicurazioni. Il RO è soggetto (come le altre imprese) al regime della “PRC, Foreign Enterprises income Tax Law” che prevede una aliquota pari al 33 per cento come imposta sui profitti (income tax) e una aliquota intorno al 5 per cento come business tax , e le imposte verranno di conseguenza calcolate come segue: Business Tax: Reddito x 5 per cento; income Tax: Profitti x 33 per cento. Nel caso in cui non vi siano redditi, service fees o commissioni, è possibile presentare una dichiarazione specifica (“Tax Return”). In questo caso, seppure non si parli formalmente di esenzione fiscale, l’imponibile sarebbe pari a zero.

2) Grossing up of expenditures
In base a questo sistema il reddito presunto viene calcolato sulla base dei costi sostenuti dall’ufficio. In particolare, sono soggetti a questo tipo di trattamento fiscale i seguenti Uffici di Rappresentanza: RO di società trading o di agenzie che svolgono attività d’agenzia per il commercio di commodities; RO di società pubblicitarie straniere che svolgono servizi di agenzia pubblicitaria per conto della casamadre; RO di società dell’industria del turismo che forniscono servizi come la presentazione di domande per l’ottenimento di visti, prenotazioni di hotel, biglietti, guide turistiche, ecc.; RO di banche straniere od istituzioni finanziarie che forniscono servizi di consulenza nel settore degli investimenti od altre aree connesse; RO di società di trasporto. Anche questa tipologia di RO è soggetta al regime della “PRC, Foreign Enterprises income Tax Law” che prevede una aliquota pari al 33 per cento come imposta sui profitti (income tax) e una aliquota intorno al 5 per cento come business tax. Per la determinazione dell’ammontare della Income Tax il primo passo riguarda il calcolo del reddito presunto, che i regolamenti prevedono avvenga secondo la seguente formula: Reddito Presunto = Spese (^M): 0.85 x 10 per cento. L’imposta è poi determinata come segue: Income Tax = Reddito Presunto x 33 per cento. La formula di calcolo della business tax è invece la seguente: Business Tax = Reddito Presunto x 5 per cento. In totale, l’ufficio dovrà corrispondere al Fisco cinese ogni anno circa il 10 per cento dell’ammontare dei costi sostenuti.

3) “Adjudged Income” o “Profit basis”
Sono soggetti a questo tipo di trattamento fiscale buona parte degli Uffici di Rappresentanza che non appartengano alle due categorie sopra citate. Per quanto riguarda gli aspetti contabili, il RO deve tenere una contabilità ordinata soggetta a revisione annuale. I principi contabili sono quelli mutatis mutandis fissati per tutte le imprese a capitale straniero. Vi è infine la possibilità di richiedere l’esenzione fiscale per le seguenti tipologie di RO: RO di organizzazioni no-profit governative (a partire dal 2003, la quantità di certificati da presentare per ottenere l’esenzione fiscale è stata ridotta. Un certificato del governo del paese straniero in cui venga specificato che si tratta di una entità di natura no-profit sufficiente perché la richiesta di esenzione fiscale venga accettata; RO di società di tipo produttivo (se l’ufficio di rappresentanza svolge per conto della casa madre attività mirate alla conoscenza del mercato cinese, delle materie prime, di assistenza o di collaborazione (liaison), è possibile richiedere l’esenzione fiscale. Sono esclusi da questa categoria tutti gli uffici che forniscono qualsiasi tipo di servizio o di agenzia.

di Lidia Carofio

Fonti informative:
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale

 

 

“yourevolution”
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