Lingue: catalano (lingua ufficiale), francese, castigliano

Forma di governo: monarchia costituzionale, Principato parlamentare

Moneta: euro

Capitale: Andorra la Vella

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Principali trattati
E’ il più esteso dei mini-Stati dell’Europa (più di Malta, Liechtenstein, San Marino, Monaco e Città del Vaticano). Andorra non ha stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni con l’Italia. Esiste però un accordo tra la Comunità europea e il Principato di Andorra che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamento degli interessi (Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, L. 359/33).

Il sistema tributario
In meno di un secolo il Principato di Andorra è passato da un sistema di imposizione tradizionale, basato sulle imposte dirette, che si ripercuotono in sostanza sulla popolazione residente ad un sistema di imposizione indiretta, fondato sulle tasse di consumo, e che ha la conseguenza di una economia aperta all’esterno con un grande peso nel settore turistico. Non vi è infatti alcuna tassa diretta sui profitti imprenditoriali,né sul reddito delle persone fisiche o sul patrimonio, paragonabile a quelle imposte nei paesi limitrofi. L’evoluzione della fiscalità ha dunque seguito l’evoluzione della attività economica e della struttura dell’economia di Andorra e sono andate ampliandosi le basi del sistema tributario in modo tale da distribuire nella maniera ottimale il peso del carico fiscale. In linea con il mandato stabilito nella Costituzione, le competenze tributarie si ripartiscono tra i Comuni e il Governo. In ambito comunale, la legge relativa alla delimitazione di competenza dei Comuni del 4 novembre 1993, configura e delimita le competenze dei Comuni nell’ambito del proprio autogoverno. Concretamente la legge determina la potestà tributaria dei Comuni in relazione ai tributi seguenti: tributi tradizionali del “Foc i lloc” (letteralmente del “Fuoco e Luogo”) e dell’”Estrany” (letteralmente dello “Straniero”); tasse per la prestazione dei servizi comunali; tasse e diritti per la realizzazione di atti amministrativi d’intervento e la concessione di autorizzazioni; l’insediamento di attività commerciali, industriali e professionali non commerciali; tributi immobiliari sulla proprietà immobiliare edificata, non edificata, i rendimenti che derivano da locazione e le transazioni immobiliari che si devono iscrivere nel catasto comunale.

La normativa tributaria
La legge n. 10 del 27 giugno 2003, relativa alle finanze comunali, unifica gli elementi essenziali dei tributi comunali e rende omogenee le basi delle diverse fattispecie tributarie che i Comuni sviluppano attraverso i rispettivi ordinamenti. In ambito statale l’accordo di Unione doganale tra il Principato di Andorra e la Comunità economica europea modifica la struttura delle tasse sul consumo e stabilisce l’inizio della imposizione indiretta generalizzata. Tra gli anni 1994 e 1996 si osserva una importante attività di sviluppo tributario con la creazione di cinque nuovi tributi: la tassa sul possesso dei veicoli (1994), le tasse dell’Ufficio Brevetti (1995), la tassa sul registro dei titolari di attività economiche (1995), le tasse giudiziarie (1995), la tassa sul gioco del Bingo (1996). Nell’anno 2000 il legislatore approva la legge di imposta sulla prestazione di servizi (Isi) in accordo con il modello politico di generalizzare l’imposizione indiretta a tutti i settori dell’economia. Si tratta di una legge quadro che stabilisce le basi dell’imposizione indiretta sui servizi e che, attraverso leggi specifiche, nel termine di due anni, deve essere sviluppata in tutti i settori. La prima norma che sviluppa la legge dell’Isi è quella relativa ai moduli applicabili alle banche. Lo stesso anno sono approvate la tassa in ragione del servizio di fede pubblica notarile e l’imposta sui trasferimenti patrimoniali immobiliari nell’ambito della corresponsabilità fiscale tra i Comuni e il Governo. Nel maggio 2002 viene approvata l’imposta indiretta che colpisce la prestazione dei servizi bancari e finanziari, che deroga i moduli relativi alle banche, e l’imposta indiretta sulle prestazioni di servizi di assicurazione. Infine il 3 novembre 2003 sono approvate le tre leggi d’imposta speciali che generalizzano l’imposizione indiretta a tutti i settori dell’economia: imposta indiretta sulla prestazione di servizi di impresa e professionali(Isi); imposta indiretta sulla produzione interna (Ipi); imposta indiretta sulle attività commerciali. (Iac). L’entrata in vigore di queste tre nuove imposte è datata 1° gennaio 2006. Uno schema della imposizione indiretta è pertanto il seguente: importazione di merci (Imi 1991); produzione interna (Ipi 2006); attività commerciali (Iac 2006).

I beni importati (Imi e Iac)
Il modello fiscale vigente sulle merci importate nasce dall’imposta indiretta sulle merci (Imi), del 26 giugno 1991, in applicazione dell’accordo tra il Principato di Andorra e la Cee. Sebbene l’Imi sia una imposta indiretta che colpisce sia l’importazione che la produzione interna di merci, fino ad ora si è unicamente applicata all’importazione. L’imposta si applica ad valorem, cioè sul valore delle merci e prevede cinque tipi di aliquote: 0 per cento su libri e sedie a rotelle; 1 per cento su certi prodotti agricoli e gli alimentari (aliquota ridotta); 4 per cento sulla maggior parte dei prodotti (aliquota normale); 7 per cento sui prodotti di profumeria, apparecchiature elettroniche, ottica (aliquota maggiorata); 12 per cento su gioielleria e strumenti ricreativi (aliquota speciale). Con l’applicazione dell’Imi si colpisce il valore dell’importazione dei beni, e non il consumo interno, pertanto non si sottopone a imposizione il valore aggiunto che presuppone l’aumento del prezzo del bene nel processo di commercializzazione. E’ per questo che è nata la nuova imposta indiretta sulle attività commerciali (Iac). Comunque l’Iac è strutturata come una imposta all’origine, in forma di ricarico sulle aliquote attuali dell’Imi, che l’importatore deve soddisfare per conto del commerciante. Il ricarico è dello 0 per cento per i prodotti ai quali si applica una IMI dell’1 e del 20 per cento per i prodotti con una Imi del 4, 7 e 12 per cento (tranne l’importazione di tabacco e carburanti, che pagano un tipo specifico di Iac). In pratica, nel momento di pagare l’Imi, l’importatore, dal 1° gennaio 2006, liquida la Iac seguendo la stessa procedura in dogana e la recupererà quando venderà il prodotto al commerciante, con un incremento del suo prezzo di vendita per la nuova imposta. E’ necessario ricordare che, nel commercio, già il costo dell’Imi si ripercuote sul prezzo di vendita dei beni importati e, di conseguenza, l’incremento di prezzo di acquisto di queste merci dovrebbe essere effettuato soltanto applicando il ricarico dello Iac (0,8 per cento nella maggior parte dei prodotti).

I beni prodotti (Ipi e Iac)
La fiscalità sui beni prodotti ad Andorra si applica dal 1° gennaio 2006. L’imposta colpisce la produzione dei beni nel momento della loro consegna, secondo i medesimi tipi di gravame che interessano i prodotti nella legge sull’Imi, per non creare differenze di trattamento fiscale tra i beni prodotti e i beni importati. La commercializzazione di questi beni prodotti è, inoltre, colpita dalla Iac che anticipa il produttore per conto del commerciante con una forma equivalente a quella della Iac sui beni importati. I commercianti, siano essi grossisti o dettaglianti, non devono fare dichiarazioni fiscali all’Amministrazione finanziaria e devono unicamente far ripercuotere le nuove imposte cui sono soggetti, sul prezzo finale dei prodotti.

Le imposte indirette sui servizi
Gravano su:
– servizi bancari e finanziari (2001). In particolare da marzo 2005 l’aliquota è del 12 per cento. La determinazione dell’imposta parte da alcune variabili contabili che si basano sul valore aggiunto degli enti bancari e finanziari. Il controllo di imposta è a carico dell’Istituto Nazionale Andorrano delle Finanze (Inaf). Finora le banche non hanno aumentato il prezzo dei loro servizi per questa imposte e, in pratica, l’hanno assorbita come una spesa di sfruttamento. In questo modo, nonostante l’imposta, i clienti delle Banche non hanno riscontrato l’applicazione dell’imposta nelle commissioni bancarie o nelle operazioni di credito o di deposito;
– servizi di assicurazione (2002). Questa imposta colpisce sia i premi di assicurazione sulla vita sia sugli altri tipi di assicurazione (sulla malattia, sui veicoli, sulla responsabilità civile o sulle merci). Sono esclusi dall’imposta i prodotti di capitalizzazione come i fondi pensione o i piani pensione. L’aliquota che si applica è del 4 per cento;
– servizi professionali ed imprenditoriali (Isi 2006). Questa imposta colpisce le prestazioni di servizi, realizzate da imprenditori o professionisti, attraverso un sistema modulare che stima il valore aggiunto per ogni attività posta in essere. La legge prevede anche un sistema alternativo di determinazione diretta dell’imposta, a partire dal quale i professionisti e gli imprenditori liquideranno l’imposta in base alla realtà delle loro operazioni. Dal 1° gennaio 2006 l’Isi colpisce i servizi realizzati ad Andorra per imprenditori e professionisti, con una aliquota generale del 4 per cento.

di Lidia Carofio

Fonti:

– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale
– www.finances.ad
– www.ccis.ad

 

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