Capitale: Vienna

Forma istituzionale: repubblica federale

Documenti: Non sono previsti controlli ed è consentita la libera circolazione tra le frontiere interne dei paesi che hanno sottoscritto gli accordi di Schengen. È comunque buona norma avere con sé la carta d’identità.

Valuta: La moneta locale è l’Euro.

Clima: In Austria occorre distinguere tra due tipi di clima: nel fondovalle, il clima continentale, con inverni molto rigidi ed estati calde e temporalesche; in montagna, il clima freddo di altitudine. Le precipitazioni sono abbondanti in montagna e nelle valli, dove superano quasi ovunque i 1.000 mm annui, e spesso anche i 1.500 mm. Più contenute nelle zone di pianura: a Vienna cadono meno di 700 mm all’anno. Le precipitazioni sono comunque ben distribuite nel corso dell’anno, registrando anzi un picco massimo durante l’estate, a causa dei frequenti temporali estivi.

Fuso orario: Stesso orario dell’Italia per ogni periodo dell’anno.

Note sanitarie: Non è richiesta alcuna vaccinazione obbligatoria.

Lingua: Tedesco

Voltaggio: 220 V

Telefonia: 0043

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Principali trattati sottoscritti con l’Italia
Convenzione tra la Repubblica Italiana e l’Austria per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, firmata a Vienna il 29 giugno 1981, ratificata con Legge n. 762 del 18 ottobre 1984 ed entrata in vigore il 6 aprile 1985.
Accordo per lo scambio di informazioni firmato a Roma il 5 aprile 1985.
Accordo per l’effettuazione di verifiche fiscali simultanee firmato a Roma il 21 ottobre 1987.
L’imposta sul reddito delle persone fisiche
Le persone fiscalmente residenti in Austria sono assoggettate a imposizione per tutti i redditi prodotti su base mondiale; i soggetti non residenti sono invece tenuti a versare l’imposta per i soli redditi conseguiti in Austria. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sui redditi (Einkommensteuer), una persona fisica viene considerata fiscalmente residente in Austria quando ha il suo domicilio ovvero soggiorna abitualmente all’interno del territorio dello Stato. In particolare, secondo le disposizioni austriache, il domicilio è il luogo in cui una persona occupa un immobile, le cui condizioni, unitamente ad altre circostanze, fanno oggettivamente presumere che si tratta dell’abitazione principale del soggetto. In ogni caso, vengono considerate residenti in Austria le persone che risultano aver trascorso nel Paese, in modo continuativo, un periodo di almeno sei mesi nel corso di un anno, fatte salve le diverse disposizioni contenute nei trattati contro le doppie imposizioni applicabili. La base imponibile è data dalla somma dei singoli redditi rientranti nelle seguenti categorie:
– redditi fondiari;
– redditi di lavoro autonomo;
– redditi di attività commerciale;
– redditi di lavoro dipendente;
– redditi di capitale;
– redditi di locazione;
– redditi diversi (tra i quali rientrano alcune tipologie di capital gain e le rendite vitalizie).

La metodologia di calcolo dell’imposta
Dedotte le spese direttamente sostenute per la produzione dei predetti redditi, il calcolo dell’imposta dovuta avviene mediante l’applicazione delle aliquote progressive per scaglioni di reddito che vanno dallo 0 al 50 per cento. In ogni caso, la normativa consente ulteriori detrazioni correlate alla situazione personale del contribuente, come ad esempio particolari detrazioni per i lavoratori dipendenti, i pensionati, i carichi di famiglia e le famiglie monoreddito.
L’imposta sul reddito delle persone giuridiche
Le società residenti, che hanno la propria sede legale o amministrativa in Austria, sono soggette a imposta sui redditi ovunque prodotti. In particolare esse determinano la propria base imponibile secondo il metodo del valore patrimoniale netto comparato. L’ammontare dell’utile o della perdita imponibile si ottiene, infatti, calcolando la differenza tra l’attivo netto risultante in apertura di esercizio e quello risultante al termine dell’esercizio, rettificata sulla base della normativa fiscale. Le società estere sono invece tassate soltanto in relazione ai redditi d’impresa imputabili a una stabile organizzazione situata sul territorio austriaco; in assenza di stabile organizzazione, il reddito imponibile è determinato sulla base delle stesse categorie reddituali previste per le persone fisiche. Generalmente le spese si considerano deducibili se direttamente connesse alla produzione del reddito. Tuttavia, sono espressamente considerate indeducibili dalla normativa austriaca le seguenti spese:
– spese inerenti a redditi non imponibili (spese inerenti l’acquisto di partecipazioni che godono dell’esenzione per le società holding);
– 50 per cento delle spese di rappresentanza;
– 50 per cento delle remunerazioni versate a membri del consiglio di sorveglianza o di amministrazione;
– spese di carattere personale;
– spese voluttuarie, per la quota che eccede il limite della “ragionevolezza”;
– donazioni.
Per quanto riguarda gli ammortamenti, l’unico metodo ammesso dalla normativa austriaca è quello a quote costanti sulla base degli anni di utilizzo economico del bene, con l’applicazione delle seguenti aliquote individuate dalla prassi amministrativa:
– 4 per cento per gli immobili strumentali;
– 2 per cento per gli immobili non strumentali;
– 4 per cento per gli impianti;
– 10-20 per cento per macchinari e attrezzature;
– 4 per cento per i beni immateriali.
Le perdite possono essere riportate in diminuzione del reddito prodotto negli esercizi successivi fino al settimo; non è invece ammesso il riporto agli esercizi precedenti. L’imposta sui redditi delle persone giuridiche è calcolata in riferimento ad un’unica aliquota del 34 per cento. Tuttavia, anche in assenza di reddito imponibile, le società austriache sono tenute al pagamento anticipato di una minimum tax di 3.500 euro per le società per azioni (AG) e 1.750 euro per le società a responsabilità limitata (GmbH), mentre le società di nuova costituzione sono tenute, per il primo anno, al versamento trimestrale di 273 euro. Infine si precisa che in Austria, a livello locale, è previsto il versamento obbligatorio dell’imposta sui salari (Kommunalsteuer), secondo l’aliquota del 3 per cento sul monte complessivo dei salari versati ai dipendenti. Sono soggette a tale obbligo non soltanto le società di diritto locale, ma anche le stabili organizzazioni di società estere. In ogni caso, l’imposta sui salari è deducibile dall’imposta sui redditi.
L’imposta sul valore aggiunto
La normativa austriaca dell’imposta sul valore aggiunto è disciplinata dalla legge n. 663 del 1994 (Umsatzsteuergesetz), con cui l’Austria si è uniformata alla normativa europea dando esecuzione alla sesta direttiva Cee in materia. Tenuti al pagamento dell’imposta sono coloro che esercitano un’attività commerciale o professionale autonoma. Non vi è alcuna distinzione tra soggetti residenti e non residenti. La base imponibile è rappresentata dai corrispettivi pattuiti per tutte le forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate all’interno del territorio austriaco. Sono quattro le aliquote Iva cui sono assoggettate attualmente in Austria diverse tipologie di beni e servizi. Più precisamente, la normativa fiscale austriaca prevede le seguenti aliquote:
– 0 per cento, applicabile soltanto ai servizi di assistenza sociale;
– 10 per cento, applicabile alla vendita di generi alimentari considerati di prima necessità, quali latte, pesce, uova, frutta e verdura, caffè, zucchero, olio, nonché a libri, giornali e riviste, a prestazioni alberghiere, servizi di trasporto pubblico, alla locazione di immobili per uso privato, alla fornitura di energia elettrica, alle prestazioni artistiche e alle manifestazioni culturali;
– 12 per cento, applicabile soltanto al vino prodotto da aziende agricole e alla vendita di autovetture elettriche;
– 20 per cento, applicabile a tutte le altre tipologie di beni e servizi.

In linea di principio, ogni operatore soggetto all’imposta è tenuto a compilare dichiarazioni Iva periodiche in cui va indicata l’imposta dovuta (a titolo di acconto) o il credito spettante in base ai calcoli da lui stesso effettuati. In particolare la presentazione di dichiarazioni Iva provvisorie ha scadenza mensile mentre la dichiarazione annuale definitiva deve essere presentata entro il successivo 31 marzo. Il pagamento dell’imposta avviene su base mensile, entro il termine massimo di 45 giorni dalla fine del mese di riferimento. Nel mese di ottobre i soggetti Iva sono tenuti a versare un acconto pari a 1/11 dell’imposta complessiva calcolata nei dodici mesi precedenti (da agosto a settembre), a meno che tale importo di riferimento risulti inferiore a 750 euro.

di Rosanna Acierno

Fonti informative:
– Periodico di fiscalità ufficiale: www.fisconelmondo.it pubblicazione dell’Agenzia delle Entrate – Settore Comunicazione Istituzionale

 

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